PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 02 agosto 2019, n. 77
Procedure per l’individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 – Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente ordinanza disciplina le procedure per l’individuazione di aree attrezzate per finalità turistiche attraverso il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, da destinare anche ai soggetti di cui all’art. 6, comma 2, lettera c), nonché le modalità per il riparto delle somme destinate ai sensi dell’art. 4-ter del medesimo decreto-legge n. 189/2016.
2. Le procedure di cui al comma 1 potranno essere svolte esclusivamente nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari, secondo quanto previsto dall’art. 4-ter del decreto-legge n. 189/2016.
Art. 2
Individuazione delle aree
1. Le regioni interessate attraverso gli USR verificano le richieste dei singoli comuni riguardanti le aree da destinare alle finalità di cui all’art. 1 sulla base dei criteri stabiliti nel presente provvedimento.
2. Le aree individuate, al momento della concessione del contributo o prima dell’avvio dei lavori devono essere nella piena disponibilità del comune che provvederà ad inserirle nel piano comunale di emergenza ai sensi dell’art. 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 3
Procedura per la selezione delle aree
1. A seguito dell’avviso pubblicato dagli Uffici speciali (USR), e sulla base dei dati già raccolti, eventualmente integrati, tenendo conto della manifestazione d’interesse alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 1, i comuni forniscono ogni dato necessario alla corretta individuazione dei siti a tal fine destinati, nonché ogni ulteriore elemento necessario alla valutazione dei criteri per la graduatoria degli interventi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) individuazione dell’area ed attestazione di compatibilità d’uso;
b) dichiarazione sul numero delle abitazioni danneggiate dei non residenti e il numero complessivo delle abitazioni danneggiate;
c) dichiarazione sulla disponibilità dell’area o in alternativa disponibilità all’acquisto da parte dell’ente;
d) dichiarazione sulla presenza nel territorio comunale di area pubblica idonea alla funzione di stazionamento di camper o roulotte;
e) studio di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, con indicazione del numero di piazzole previste;
f) dichiarazione di co-finanziamento da parte del comune per eventuali costi aggiuntivi rispetto al finanziamento concesso.
2. I Vice Commissari, verificata la fattibilità e la congruità tecnica ed economica, nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it), redigono la prima graduatoria dei comuni aventi diritto e la inoltrano al Commissario straordinario con la relativa documentazione a corredo.
3. La graduatoria verrà formulata sulla base del rapporto tra il numero delle abitazioni danneggiate dei non residenti e il numero complessivo delle abitazioni danneggiate presenti per ogni singolo comune di cui all’allegato 1, 2 e 2-bis di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
4. A parità di punteggio in graduatoria, avrà precedenza il comune nel cui territorio non sono presenti aree attrezzate pubbliche.
5. Il Commissario nei successivi quindici giorni approva, distinta per singola regione, la prima graduatoria dei comuni aventi diritto sino al completo utilizzo delle risorse disponibili.
Art. 4
Costo massimo del singolo intervento
1. Il costo dell’intervento ammesso a contributo, viene determinato mediante computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi desunti dal Prezziario unico, approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 58 del 4 luglio 2018 (Allegato 3), al lordo dell’IVA, delle spese tecniche e di eventuali altri oneri.
2. Il contributo massimo ammissibile per singola piazzola è fissato in euro 12.500,00, spese tecniche ed IVA compresa.
3. Ciascun comune può avanzare una o più richieste finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 1, fermo restando l’importo massimo finanziabile per ogni comune pari ad euro 250.000,00.
4. Il Commissario straordinario, previa motivata richiesta dei comuni per il tramite dei Vice Commissari, può autorizzare singole deroghe ai limiti di cui ai commi 2 e 3.
Art. 5
Erogazione del contributo
1. Sulla base della graduatoria di cui all’art. 3 il Commissario straordinario eroga, a valere sulla contabilità speciale gestita dai Vice Commissari, le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di rispettiva competenza, ripartite secondo le percentuali di cui al successivo art. 8, con le seguenti modalità:
a) il 40% delle somme assegnate contestualmente all’approvazione della graduatoria;
b) il 40% previa rendicontazione di almeno 80% delle somme precedentemente assegnate;
c) il saldo del contributo concesso verrà liquidato ad ultimazione dei lavori, previa attestazione di quanto previsto al comma 2 dell’art. 4-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e rendicontazione delle somme precedentemente erogate.
2. Eventuali economie del contributo concesso, rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario, il quale provvederà ad assegnarle per la realizzazione di ulteriori interventi inseriti in graduatoria, ma non finanziati per insufficienti risorse disponibili.
Nel caso di risorse inutilizzate, il Commissario straordinario, potrà autorizzare ulteriori interventi su richiesta motivata dei singoli comuni per il tramite dei Vice Commissari.
Art. 6
Soggetto attuatore e gestione delle aree
1. I comuni interessati sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi di cui all’art. 1, a cui è demandata anche la manutenzione, la gestione e l’utilizzo, attraverso l’adozione di apposito regolamento.
Art. 7
Approvazione progetti
1. Gli Uffici speciali alla ricostruzione, competenti per territorio, provvedono all’approvazione degli interventi previa acquisizione dei progetti redatti nella forma prevista dalle leggi vigenti e della relativa documentazione tecnica economica da parte dei comuni interessati e all’emissione dei relativi atti consequenziali.
2. Ove necessari pareri e/o nulla osta di altri enti, le regioni procedono attraverso l’istituto della conferenza regionale di cui all’ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, nel limite massimo di euro 10.000.000, si provvede in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni – Vice Commissari, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, secondo la seguente ripartizione:
– per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;
– per il 14%, in favore della Regione Lazio;
– per il 62%, in favore della Regione Marche;
– per il 14%, in favore della Regione Umbria.
Art. 9
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
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