La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30737 depositata il 26 novembre 2019 chiamata a decidere sulla possibilità di esercizio dell’azione revocatoria da parte dell’Agente della riscossione per il disconoscimento degli effetti della vendita immobiliare fatta dal contribuente in danno alla riscossione di debiti tributari.
La vicenda ha riguardato un contribuente ed il figlio. Il contribuente aveva degli ingenti debiti di natura erariale e l’Agente della riscossione aveva convenuto in giudizio il padre ed il figlio al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto con cui aveva acquistato dal padre alcune unità immobiliari. Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea. La sentenza veniva impugnata, da entrambi i convenuti, con ricorso alla Corte di Appello. I giudici di appello riuniti i due procedimenti respingevano l’appello. In particolare ritenevano che l’accertamento del credito fiscale fosse stato induttivo, perché ai fini dell’art. 2901 c.c. rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa di credito oltre che del credito litigioso; negava rilevanza, ai fini dell’anteriorità dell’atto dispositivo rispetto alla nascita del credito, al momento dell’accertamento dell’illecito fiscale tributario, prestando rilievo al momento in cui si erano realizzati i presupposti per il sorgere del credito. Inoltre erano idonee ad integrare gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per la revocatoria della compravendita la circostanza che l’avere trasferito, nel corso dell’anno d’imposta successivo a quello di evasione, tutti i suoi beni e proprio al figlio, unitamente al fatto che il figlio si trovasse in una condizione di soggetto consapevole della idoneità lesiva dell’atto di alienazione.
I due convenuto proponevano, rispettivamente sia il ricorso principale che incidentale, ricorso in cassazione, avverso la decisione dei giudici di secondo grado, fondato su due motivi.
Gli Ermellini nel rigettare i due ricorsi hanno evidenziato che è esperibile l’azione revocatoria di cui all’articolo 2901 c.c. anche dall’Agente delle riscossione e che “oggetto di revocatoria può essere anche un’aspettativa di credito e/o un credito litigioso, quindi un credito difettante dei caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità”
Inoltre, i giudici del palazzaccio, hanno precisato che “l’obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l’attività dell’amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all’accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell’obbligazione”