Come ogni anno nel mese di dicembre, tra le varie scadenze e pagamenti fiscali, entro giorno il 16 del mese di dicembre occorre procedere al pagamento del saldo IMU e TASI. Per la determinazione del saldo IMU occorre rammentarsi che con la  legge di bilancio 2019 è stata sbloccata la possibilità per i Comuni di aumentare le aliquote dei tributi locali, potendo procedere entro il 28 ottobre 2019 ad approvare le deliberare per gli aumenti del prelievo rispetto alle aliquote già esistenti. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, vengono applicate quelle dell’anno precedente.

Per tale motivo si consiglia di consultare dal sito del MEF l’ultima, in ordine cronologico, delibera approvata dal proprio Comune, elemento indispensabile per poter calcolare l’IMU e la TASI.

La IUC, introdotto con la legge 147 del 27 dicembre 2013, Imposta Unica Comunale è costituita da tre tributi:

  1. imposta municipale propria (IMU), tributo che colpisce il possessore di immobili
  2. tributo per i servizi indivisibili (TASI), ripartito tra il possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, che ha come scopo la copertura dei servizi indivisibili
  3. tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La norma sopra indicata prevede che i presupposti impositivi della IUC sono:

  • il possesso di un immobile, collegato alla natura e al valore
  • la fruizione di servizi comunali

La normativa statuisce che le abitazioni principali sono escluse sia dall’IMU sia dalla TASI, salvo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che restano assoggettate ad entrambe le imposte.

IMU: determinazione del saldo

In ordina al versamento dell’IMU e della TASI il comma 3 dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che “I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta’ del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.”

Si rammenta, inoltre, che il pagamento dell’acconto va eseguito applicando le aliquote previste per l’anno precedente, per cui se le aliquote dell’imposta in commento vengono variate il versamento del saldo di dicembre, si dovrà procedere con il calcolo annuale dell’imposta con le nuove aliquote, detraendo quanto versato con l’acconto di giugno. Qualora si è optato per il versamento, a giugno, in un unica rata nel mese di dicembre occorre, ricalcolando l’importo dovuto per l’intero anno con le aliquote applicabili all’anno in corso, versare l’eventuale differenza.

Per l’anno 2019 vi sono due importanti novità, di cui la prima si è già commentata nella parte iniziale di questo articolo, che di seguito si elencano:

  • l’eliminazione del blocco delle aliquote: i Comuni potranno applicare le aliquote fino al 10,6%, con un’ulteriore maggiorazione dello 0,8% per i grandi centri;
  • l’estensione della riduzione della base imponibile Imu Tasi del 50% per gli immobili in comodato d’uso anche al coniuge – in presenza di figli minori – nel caso di morte del comodatario.

IMU i casi di esonero

La normativa prevede una serie di casi di esenzione che a titolo non esaustivo si elencano di seguito:

  • l’IMU sulla “prima casa” intesa come abitazioni principali ad esclusione degli immobili di lusso (categorie catastale A/1, A/8, A/9);
  • non si paga per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • sono esenti gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • è esente IMU la casa coniugale assegnata al coniuge dal provvedimento del giudice in caso di separazione o divorzio;
  • unità immobiliare in possesso del personale di servizio permanente delle Forze armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione
  • unità immobiliare di proprietà di italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE qualora l’immobile non sia locato o concesso in comodato d’uso.
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

IMU scadenza della dichiarazione

La scadenza per l’invio della Dichiarazione IMU è stabilità per l’anno in corso al 31 dicembre 2019 con cui i contribuenti dovranno comunicare le eventuali variazioni intervenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2018.

Vi è obbligo di presentare la Dichiarazione IMU anche nei casi in cui l’immobile è stato assegnato all’ex coniuge dopo la separazione o il divorzio oppure, nel caso di comunicazione della scelta di quale immobile adibire come abitazione principale, nel caso di coniugi proprietari di due diverse case.

Oltre alla modifica della scadenza vi sono state anche alcune semplificazione di tale obbligo, in particolare non dovrà essere inoltrata al fine di fruire di sconti e agevolazioni, in quanto è stata abolita l’obbligo di attestare il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni a titolo di imposta municipale propria (IMU) e di tassa sui servizi indivisibili (TASI):

  • nelle ipotesi in cui gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (compreso il coniuge del comodatario in caso di decesso di quest’ultimo purché in presenza di figli minori) per i quali è possibile usufruire della riduzione del 50% della base imponibile IMU in presenza dei requisiti previsti dall’art 13, comma 3 lettera 0a) del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011.
  • per ottenere l’agevolazione della riduzione al 75% dell’IMU sugli immobili locati a canone concordato il soggetto passivo è esonerato dalla presentazione del modello di dichiarazione che attesti il possesso del requisito, e da qualunque altro onere di dichiarazione o comunicazione.

La TASI colpisce solo il il possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili.

Come sopra riportato le abitazioni principali (eccetto le A/1, A/8 e A/9) non sono soggette a TASI. Occorre, ovviamente, che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore, ma anche se è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale; in tale caso, l’imposta è dovuta solo dal possessore, che la verserà nella misura percentuale stabilita dal Comune.

La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU. L’aliquota è pari allo 0,1% , stabilita dalla legge istitutiva, ed i Comuni possono disporre la riduzione dell’aliquota fino al suo azzeramento.

Province autonome di Bolzano e Trento

Per la Provincia Autonoma di Bolzano e per la Provincia Autonoma di Trento non trova applicazione né l’IMU né la TASI sostituiti dall’IMI (imposta municipale immobiliare) nella provincia autonoma di Bolzano ed in quelli della Provincia Autonoma di Trento con l’imposta immobiliare semplice (IMIS).

IMU e TASI: modalità di pagamento

Per eseguire il pagamento, entro il 16 dicembre, del saldo IMU e Tasi  i soggetti obbligati possono  procedere a mezzo:

  • del modello F24 ordinario oppure semplificato
  • del bollettino postale.

Il modello F24 dovrà essere inviato telematicamente qualora l’importo Imu e Tasi dovesse risultare pari a zero a seguito di compensazioni effettuate.

IMU e TASI ravvedimento operoso

 Per i pagamenti dell’Imu e Tasi oltre le scadenze previste è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso con la riduzione delle sanzioni in base al momento della regolarizzazione del pagamento come di seguito riportato:

  • Ravvedimento sprint: entro 14 giorni dalla scadenza si applica una sanzione pari allo 0,1% giornaliero dell’importo dovuto, fino a un massimo dell’1,4%, più gli interessi per ogni giorno di ritardo nel pagamento;
  • Ravvedimento breve: dal 15° al 30° giorno della scadenza si applica una sanzione fissa pari all’1,5% dell’importo, più gli interessi per ogni giorno di ritardo nel pagamento;
  • Ravvedimento medio: dopo il 30° giorno e fino al 90° giorno dalla scadenza si applica una sanzione fissa dell’1,67% più gli interessi giornalieri per pagamento;
  • Ravvedimento lungo: dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno dalla scadenza, si applica una sanzione fissa del 3,75% più gli interessi.

Trascorso un anno dal termine di scadenza, non si potrà più beneficiare del ravvedimento operoso e l’importo di Imu e Tasi dovrà essere pagato con la maggiorazione della sanzione fissa del 30%, più gli interessi.

IMU e TASI codici tributi

Codice tributo ImuDescrizione
3912IMU-IMPOSTA MUNIC.PROPRIA SU ABITAZ.PRINC.E REL.PERTINEN.A.13,C.7DL201/11-COMUNE
3913IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE-COMUNE
3914IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI – COMUNE
3915IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI – STATO
3916IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI – COMUNE
3917IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI – STATO
3918IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI – COMUNE
3919IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI – STATO
3923IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI PER GLI INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
3924IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI PER LE SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
3925IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D – STATO
3930IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D – INCREMENTO COMUNE

Anche per il pagamento dell’acconto Tasi 2019, è necessario indicare specifici codici tributo, che riportiamo nella tabella di seguito.

Codice Tributo TasiDescrizione
3958TASI-TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3959TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE-ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3960TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER LE AREE FABBRICABILI ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3961TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER ALTRI FABBRICATI ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3962TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – INTERESSI
3963TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – SANZIONI