CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 dicembre 2019, n. 31399
Indennità di mobilità – Domanda dell’interessato – Termini di presentazione – Disciplina prevista in via generale per l’accesso all’indennità di disoccupazione
Rilevato
che con sentenza del 7 maggio 2013, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rigettava la domanda proposta da L.L. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità in ragione del rapporto di lavoro intercorso con la N.M.G. & C. per il periodo dal 6.11.1993 al 7.4.1997 accertato con sentenza 7435/2002 che veniva a configurare come licenziamento la cessazione del rapporto intervenuta il 6.4.1999;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente il diritto stante il decorso del termine di decadenza previsto per la presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento del sussidio di disoccupazione pienamente applicabile anche per la domanda di mobilità, termine il cui dies a quo andava nel caso di specie individuato nella data di emanazione della sentenza dichiarativa della sussistenza del rapporto di lavoro, potendo da quella data essere esercitato il diritto all’inoltro della domanda; che per la cassazione di tale decisione ricorre il L., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;
che l’Istituto controricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
Che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 12, I. n. 223/1991 in relazione all’art. 14 delle preleggi, 73 e 129 R.D.L. 1827/1935 conv. nella I. n. 1155/1936, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione del disposto dell’art. 7, comma 12, I. 223/1991 nella parte in cui richiama “in quanto applicabile” la disciplina relativa all’indennità di disoccupazione dettata dal RD 1155/1936, assumendo che dalla stessa non può inferirsi non solo la prevista decadenza dal diritto alla presentazione della domanda amministrativa ma neppure la necessità di una domanda;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 12, I. n. 223/1991 e 4, comma 1, d.l. n. 148//1993, imputa alla Corte l’erroneità del convincimento espresso circa l’identificazione del dies a quo per il computo del termine, da ritenersi coincidere non tanto con i 68 giorni successivi alla data di emanazione della sentenza, la 7435/2002, dichiarativa della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la Società con la quale poi il rapporto stesso era cessato quanto con il diverso termine meramente ordinatorio e, dunque, suscettibile di proroga in presenza di adeguate giustificazioni, previsto dall’art. 4, comma 1, d.l. 148/1993, ben potendo, dunque la relativa domanda essere inoltrata il successivo 25.6.2004;
che il primo motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr Cass., SS.UU., 6 dicembre 2002, n. 17389) per cui anche per l’indennità di mobilità sia necessaria la domanda dell’interessato da presentare nei termini previsti per l’indennità di disoccupazione essendo l’istituto riconducibile ad un trattamento di disoccupazione e dovendo escludersi che lo stesso sorga in capo al lavoratore in via automatica e presupponga, invece, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione all’INPS di una domanda soggetta alla disciplina prevista in via generale per l’accesso all’indennità di disoccupazione;
che parimenti infondato si rivela il secondo motivo, dovendo ritenersi il ricorrente, il cui rapporto di lavoro era cessato il 6.4.1999, tenuto ad inoltrare, entro il termine di decadenza decorrente da quella data e, dunque, a prescindere dalla
regolarità o meno del rapporto, la domanda diretta a conseguire l’indennità di mobilità;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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