- per i contribuenti mensili, al mese di dicembre, il cui pagamento dovrà essere eseguito entro il 16 gennaio 2020;
- per i contribuenti trimestrali dalla liquidazione annuale per l’anno 2019 il cui pagamento avverrà entro il 16 marzo 2020;
- per i contribuenti trimestrali speciali, di cui all’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972, sulla base del quarto trimestre 2019 il cui pagamento dovrà essere eseguito entro il 16 febbraio 2020.
Inoltre, si ricorda che l’ammontare versato a titolo di acconto ed il metodo scelto per la sua determinazione dovranno essere indicati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2019 o, in caso di compilazione, nel rigo VH17 del modello Iva 2020.
Per i soggetti passivi Iva rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 17-ter del DPR 633/72 (scissione dei pagamenti) il calcolo dell’acconto IVA è influenzato dalla speciale disciplina di cui al D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 27.06.2017 e dal D.M. 13.07.2017.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con le circolari 27/E/2017 e 28/E/2017, che le Pubbliche Amministrazioni e le Società soggette allo split payment nel determinare l’acconto IVA, secondo uno dei tre metodi previsti (storico, previsionale o effettivo), sono tenute a considerare anche l’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti. L’acconto IVA dovrà essere calcolato unitariamente considerando anche l’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva:
- i soggetti che presentano una base di riferimento a credito (storico 2018 o presunto 2019);
- i soggetti che presentano un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva
- coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
- coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
- i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta
- i soggetti che adottano il regime dei minimi;
- i soggetti che adottano il regime forfetario;
- i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2019, con applicazione del regime ordinario, non avendo una base di riferimento 2018;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario ex 398/1991;
- i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
- i soggetti esercenti attività di intrattenimento e spettacolistiche (articolo 74, comma 6, e 74-quater D.P.R. 633/1972).
Metodi di calcolo
Variazione del regime dei versamenti
Qualora siano variate le scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:
- per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente
- per il passaggio da regime trimestrale a regime mensile l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.
Soggetti con contabilità separate
I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr n. 633/1972) sono obbligati ad eseguire il calcolo dell’acconto IVA distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell’imposta.
Per cui, l’acconto Iva deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.
Il calcolo dell’acconto Iva può essere eseguito scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:
- storico
- previsionale
- analitico.
Metodo storico
Con il metodo storico, l’acconto Iva sarà pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.
Si ricorda che il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
Pertanto la base di calcolo, su cui applicare l’88%, sarà costituita dal debito d’imposta risultante:
- per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
- per i contribuenti mensili posticipati dalla liquidazione periodica relativa al mese di novembre dell’anno precedente;
- per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva del periodo di imposta precedente;
- per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..), di cui all’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972, alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
Metodo previsionale
Con il metodo previsionale l’acconto, sempre nella misura dell’88%, viene determinato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
L’acconto IVA , come sopra indicato nella misura dell’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili
- in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Al fine di rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Metodo analitico
Con tale metodo si dovranno considerare le operazioni effettuate fino al 20 dicembre è la misura dell’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Inoltre si precisa che nel calcolo vanno prese in considerazione oltre alle operazioni registrate nei registri IVA anche quelle effettuate e non ancora rilevate. Ad esempio le cessioni effettuate tramite documento di trasporto fino al 20.12, per le quali la fattura non è stata ancora emessa e quindi neppure annotata.
Non rientrano nella determinazione dell’acconto con il metodo analitico:
- per i contribuenti mensili le fatture differite emesse entro il 15.12 relative a consegne effettuate nel mese di novembre;
- per i contribuenti trimestrali le fatture differite emesse entro il 15.10 relative a consegne effettuate nel mese di settembre.
Modalità di versamento
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica. L’importo dell’acconto IVA è possibile compensarlo con eventuali crediti di imposte o contributi. Inoltre sull’acconto non è dovuta la la maggiorazione degli interessi dell’1%.
Codici tributo
I codici tributo da utilizzare nell’F24 per il versamento dell’acconto Iva sono i seguenti:
- 6013 per i contribuenti mensili
- 6035 per quelli trimestrali.
Ravvedimento operoso
Il mancato versamento entro il 27 dicembre dell’acconto IVA comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% e degli interessi, ferma restando, comunque, la possibilità dei ritardatari di fruire del così detto “ravvedimento operoso” secondo le diverse tipologie esistenti che tengono conto del ritardo con il quale viene pagato il tributo unitamente alla sanzione (ridotta) ed agli interessi.
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
- Gli interessi dell’1% calcolati a giorni (codice tributo 1991);
- Infine, la sanzione ex articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97 (30%) ridotta (codice tributo 8904) nelle seguenti misure:
- Dallo 0,1% al 1,4% qualora il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza applicando lo 0,1% per ogni giorno di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint“);
- 1,5% (1/10 del 15%) qualora il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% (1/9 del 15%) qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
- 3,75% (1/8 del 30%) qualora il pagamento è eseguito oltre il 90° giorni ed entro il termine di presentazione del modello Iva relativo all’anno in corso;
- 4,29% (1/7 del 30%) qualora il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
- 5% (1/6 del 30%) qualora il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.
L’istituto del ravvedimento operoso è applicabile a condizione che:
- la violazione non sia già stata constatata dall’amministrazione competente;
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
- non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.