CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2019, n. 31290
Ricalcolo della pensione – Retribuzione assunta a base di computo – Voci computabili – Maggiore contribuzione figurativa – Trattamento di mobilità
Rilevato
che con sentenza del 12 marzo 2014, la Corte d’Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Camerino, rigettava la domanda proposta da M. T. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il ricalcolo della pensione in considerazione della maggiore contribuzione figurativa da accreditarsi con riguardo ai periodi di fruizione del trattamento di mobilità per non essere state incluse nella retribuzione assunta a base di computo alcune voci viceversa computabili;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente il diritto al richiesto ricalcolo per essere l’ammontare della contribuzione conseguente e corrispondente all’importo dell’indennità di mobilità;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il T., affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l’INPS si è limitata al deposito di delega per la difesa nel corso dell’udienza di discussione;
– che il ricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, l. n. 155/1981, 12, l. n. 153/1969, 3, comma 6, d.lgs. n. 503/1992 nonché del d.lgs n. 314/1997, imputa alla Corte territoriale il mancato riferimento alla nozione di retribuzione prevista, quale base di computo per la contribuzione relativa ai periodi riconosciuti figurativamente, dall’art. 8 l. n. 155/1981, che impone il riferimento alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano quei periodi, sancendo così l’irrilevanza, ai fini della determinazione della contribuzione figurativa da accreditare per i periodi medesimi, del riferimento a quanto percepito dal lavoratore nel periodo di mobilità;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica dell’argomento centrale su cui la Corte territoriale basa il proprio pronunciamento, dato dalla mancata contestazione dell’importo dell’indennità di mobilità percepita in relazione al quale la contribuzione figurativa accreditata risulta puntualmente commisurata, evidenziando come, a motivo della pretesa irrilevanza ai fini della determinazione della contribuzione figurativa dovuta per il periodo di mobilità di quanto percepito a titolo di indennità di mobilità, il difetto di interesse ad agire per la contestazione dell’importo dell’indennità medesima;
che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970 è prospettata in relazione alla ritenuta contraddittorietà della pronunzia resa dalla Corte territoriale la quale, a detta del ricorrente, mentre chiaramente afferma non essere maturata in relazione alla pretesa alcuna decadenza o prescrizione, finisce per riconoscere di fatto l’effetto preclusivo dell’azione connesso alla decadenza laddove afferma che, a motivo della mancata contestazione dell’importo dell’indennità di mobilità, ricorre “l’impossibilità di imporre ed effettuare un ricalcolo su dati e conseguenti diritti oramai definitivamente consolidati”;
che tutti i suesposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 14 marzo 2018, n. 6161) secondo cui, ai fini della determinazione della contribuzione figurativa da accreditare per il periodo di mobilità, non trova applicazione l’art. 8 l. n. 155/1981 che, nell’individuazione della retribuzione da assumere a base di computo di tale contribuzione assume a fondamento un principio di equivalenza fra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, bensì alla disposizione dettata ad hoc dall’art. 7, commi 1 e 9, l. n. 223/1991 che, discostandosi da quel principio, fa riferimento ai fini della determinazione della contribuzione figurativa per mobilità alla nozione di retribuzione valevole per il calcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale, corrispondente alla retribuzione comprensiva di tutti gli emolumenti di carattere continuativo che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria spettante per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 1578/2007);
che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per essersi l’Istituto intimato limitato al deposito di delega per la difesa nel corso dell’udienza di discussione
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.