La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11828 del 12 maggio 2017 intervenendo in tema di riconoscimento di crediti di imposta ha statuito la legittimità della emissione della cartella di pagamento emessa a seguito del disconoscimento di un credito d’imposta derivante da una dichiarazione “scartata” dal sistema informatica. Per cui per la Corte perde il diritto, il contribuente, a portare in compensazione il credito, qualora avendo ricevuto la comunicazione dell’“errore bloccante”  non ha provveduto al rinvio telematico della dichiarazione dopo aver rimosso l’errore.

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato una cartella di pagamento per il disconoscimento del credito IVA ed IRPEF portati in compensazione  entrambi erano crediti della dichiarazione precedente ma, come scritto, la dichiarazione per l’anno precedente era risultata “scartata” dal sistema informatico per la presenza di un “errore bloccante”, regolarmente comunicato.

Il contribuente avverso la cartella di pagamento proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione del giudici di prime cure propose appello alla Commissione Tributaria Regionale che respingeva il ricorso del fisco ritenendo illegittima la cartella di pagamento. Per i giudici di appello la dichiarazione inviata telematicamente, “scartata” per un errore di trasmissione, non può comportare il disconoscimento di un credito d’imposta, giacché l’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 199, che pure considera omessa, in siffatta ipotesi, la dichiarazione, non dispone la perdita del credito.

L’Amministrazione propone ricorso in cassazione avverso la decisione della CTR.

I giudici di legittimità hanno ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione Finanziario richiamando il principio secondo cui la dichiarazione inviata in via telematica si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa e si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione da parte dell’Amministrazione, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica, che – con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del Ministero delle finanze – sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio. Cosa che nel caso di specie era mancato. ( Cass. n. 675/2015)

Infatti il contribuente a cui veniva comunicato lo scarto della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate motivata dalla presenza di “dati non conformi alle specifiche tecniche”. Il contribuente non provvede a sanare l’errore ed ha ripetere la trasmissione della dichiarazione, che pertanto non è stata validamente presentata, con conseguente legittimità della cartella di pagamento oggetto di controversia.

Gli Ermellini hanno escluso la possibilità del riconoscimento giudiziale del credito (Cass., Sez. Un., 17758/2016 e n. 22747/2016), poiché il contribuente, a fronte delle contestazioni dell’Ufficio finanziario, non ha fornito alcuna prova dell’esistenza delle “condizioni sostanziali” cui la normativa di riferimento ricollega l’insorgenza dei crediti utilizzati in compensazione, essendosi limitato ad affermare che gli oneri di natura probatoria di cui si discute possono ritenersi soddisfatti in quanto “entrambi i crediti derivano dalla dichiarazione dell’anno precedente”, laddove questa, per quanto sopra detto, non è stata validamente presentata.