CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2019, n. 32034
Gestione commercianti – Attività di bed & breakfast – Attività occasionale – Limite temporale – Inps – Normativa regionale – Mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza
Rilevato che
la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 102/2017, rigettava l’appello dell’Inps confermando la statuizione di primo grado che aveva accertato l’insussistenza dell’obbligo di A.A. di iscriversi alla gestione commercianti per l’attività di bed & breakfast svolta; e ciò sulla base della previsione della normativa regionale (legge n. 13/1992 modificata dalla legge n. 5/2000 e n. 2/2008) la quale prevede che lo stesso tipo di attività deve dirsi occasionale quando svolta entro il limite temporale di giorni 240 poi ridotto a 210.
L’interpretazione contraria suggerita dall’Inps appariva, secondo la Corte, in contrasto sia con il chiaro dato normativo, sia con le peculiari caratteristiche dell’attività di bed & breakfast le quali comportano un attività di impegno limitato (all’effettuazione della pulizia delle camere, alla preparazione della prima colazione con cibi e bevande che non richiedono manipolazione) e per un numero esiguo di giornate (che non devono superare il numero fissato dal legislatore regionale) .
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, illustrato da memoria, al quale ha resistito A.A..
È stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
1.- con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13 bis legge Regione Liguria numero 13/1992 inserito dall’articolo 1 legge regionale numero 5/2000, della legge 613/1966; dell’articolo 1 L. 1397/1960 modificato dall’articolo 1, comma 203 e seguenti legge 662/1996, dell’articolo 2 legge 1397/1960, dell’articolo 2697 e dell’articolo 115 c.p.c. ( in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c.) in quanto, ad avviso dell’Inps, la normativa regionale era volta ad accertare soltanto se si fosse in presenza di una attività di bed & breakfast piuttosto che di affittacamere solo dal punto di vista amministrativo; ai fini cioè della concessione dell’autorizzazione amministrativa, ma non poteva incidere sulla presenza dei requisiti della abitualità e della prevalenza richiesti ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti onde il giudice di merito avrebbe dovuto comunque accertare gli stessi requisiti con ulteriore giudizio di fatto.
2.- Il motivo è inammissibile in quanto non idoneo a confutare le argomentazioni sottese alla decisione presa dalla Corte di appello ed inoltre tende ad un mero riesame del merito, in ipotesi di doppia conforme.
2.1. La Corte d’appello ha invero affermato che la pretesa dell’Inps fosse sostanzialmente volta ad ottenere la disapplicazione delle norme regionali ed a ravvisare la sussistenza dei requisiti della abitualità e prevalenza anche laddove il legislatore regionale li aveva espressamente esclusi; affermando altresì che tale operazione ermeneutica apparisse in contrasto sia con il chiaro dettato normativo, sia con le peculiari caratteristiche dell’attività di bed & breakfast; la quale comporta un impegno limitato (effettuazione della pulizia delle camere, preparazione della prima colazione con cibi e bevande che non richiedono manipolazione) per un limitato numero di giornate (che non devono superare il numero fissato dal legislatore regionale).
2.2. L’INPS nel proprio ricorso si limita ad affermare invece che la qualificazione – da parte della legge regionale – come occasionale dell’attività di bed & breakfast, svolta entro i limiti temporali indicati, non possa valere a fini previdenziali ma soltanto a fini amministrativi, senza spiegare perché e senza in realtà sindacare la contraria tesi affermata dalla Corte territoriale la quale aveva negato che il giudice potesse disapplicare la legge regionale in materia.
2.3. Inoltre la Corte d’appello ha riconosciuto la mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza sia per effetto della legge regionale, sia per averli ricavati dalle concrete modalità di esercizio dell’attività di bed & breakfast. L’occasionalità del resto (e quindi la mancanza di abitualità) è data anche e soprattutto dalla durata dell’attività nel tempo; mentre la prevalenza è riferita all’impegno richiesto ed al reddito ricavato.
2.4. Anche sotto questo profilo, quindi, le censure di cui al ricorso non si rivelano puntuali dal momento che la Corte territoriale ha effettuato un accertamento di fatto negando l’abitualità e la prevalenza “per le peculiari caratteristiche dell’attività di bed & breakfast”; trattasi peraltro di un accertamento che, in quanto intervenuto in ipotesi di doppia conforme, non sarebbe censurabile neppure ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. sotto il profilo della plausibilità della completezza e degli accertamenti effettuati .
3.- Il ricorso va quindi giudicato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza come da dispositivo.
4.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 1700, di cui 1500 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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