MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 30 ottobre 2019
Definizione dei criteri per l’utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all’erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) sulla microelettronica
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) comunicazione n. 188/2014: la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»;
b) decisione di autorizzazione dell’IPCEI Microelettronica: la decisione n. 8864/2018 della Commissione europea C(2018) 8864 final, del 18 dicembre 2018, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da Francia, Germania, Italia e Regno Unito per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Microelettronica, ed eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell’ambito dell’IPCEI Microelettronica medesimo;
c) deficit di finanziamento (Funding Gap): differenza, ai sensi del punto 31 della comunicazione n. 188/2014, tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell’investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base del fattore di attualizzazione che riflette il tasso di rendimento necessario affinché il beneficiario realizzi il progetto in particolare in considerazione dei rischi connessi;
d) Fondo IPCEI Microelettronica: il fondo, di cui l’art. 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, finalizzato all’erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’IPCEI Microelettronica;
e) IPCEI (Important Project of Common European Interest): importante progetto di interesse comune europeo ai sensi della comunicazione n. 188/2014;
f) IPCEI Microelettronica: l’IPCEI integrato nel settore della microelettronica, approvato dalla decisione n. 8864/2018 della Commissione europea C(2018) 8864 final, del 18 dicembre 2018, si compone del documento comune «Connecting Europès microelectronic industry to foster digitisation in Europe» («Chapeau»), degli allegati tecnici comuni relativi ai cinque settori tecnologici in cui si articola l’iniziativa, e dei project portfolio dei singoli partecipanti;
g) organismo di ricerca: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
h) prima applicazione industriale (FID – First Industrial Deployment): l’ampliamento di impianti pilota o l’acquisizione delle prime attrezzature e strutture per svolgere le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase di test, ma non la produzione di massa, né le attività commerciali. La prima applicazione industriale, nell’attuazione dell’IPCEI Microelettronica, deve contenere una elevata componente di ricerca, sviluppo e innovazione al suo interno, che costituisce un elemento integrale e necessario per la riuscita attuazione del progetto. Le attività di prima applicazione industriale devono condurre allo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio ad alto contenuto di ricerca e innovazione e/o alla diffusione di un processo di produzione radicalmente innovativo.
Non sono inclusi nella prima applicazione industriale gli aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa, delle strutture esistenti e lo sviluppo di nuove versioni di prodotti esistenti. La prima applicazione industriale non deve essere necessariamente svolta dallo stesso soggetto che ha svolto l’attività di ricerca, sviluppo e innovazione, purché l’uno acquisisca dall’altro i diritti di utilizzare i risultati della precedente attività di ricerca, sviluppo e innovazione e l’attività di ricerca, sviluppo e innovazione e la prima applicazione industriale siano entrambe oggetto del progetto come autorizzato;
i) Project portfolio: il progetto individuale dell’impresa e/o dell’organismo di ricerca partecipante all’IPCEI Microelettronica, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalità di esecuzione da parte del soggetto. I project portfolio sono integrati nella struttura generale dell’IPCEI Microelettronica, che costituisce un progetto integrato ai sensi del punto 13 della comunicazione n. 188/2014; sono attuati secondo una tabella di marcia e un programma comune, e sono finalizzati all’obiettivo generale del progetto mediante un approccio sistemico coerente. Pur riferendosi a settori tecnologici ovvero a livelli diversi della catena di approvvigionamento, i project portfolio costituiscono elementi complementari e necessari al raggiungimento dell’importante obiettivo di interesse europeo perseguito dall’IPCEI Microelettronica;
j) ricerca e sviluppo e innovazione (RDI – Research, Development, Innovation): le attività inerenti la ricerca industriale, intesa come la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, lo sviluppo sperimentale, inteso come l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale, e la Prima applicazione industriale;
k) tecnologie abilitanti fondamentali: le tecnologie di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012 recante «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l’occupazione» definite, secondo quanto contenuto nel documento della Commissione SEC(2009) 1257 final, quali tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli d’innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati, che rendono possibile l’innovazione nei processi, nei beni e nei servizi in tutti i settori economici e hanno quindi rilevanza sistemica. Tali tecnologie sono multidisciplinari, interessano tecnologie di diversi settori e tendono a convergere e a integrarsi, e possono inoltre aiutare i leader nelle tecnologie di altri settori a trarre il massimo vantaggio dalle loro attività di ricerca.
Art. 2
Finalità, ambito di applicazione e risorse disponibili
1. Con il presente decreto sono definiti i criteri di utilizzazione e di ripartizione del Fondo IPCEI Microelettronica, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Al fine di dare attuazione al progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica e sostenere iniziative fortemente innovative ovvero di importante valore aggiunto alla luce dello stato dell’arte del settore, il presente decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito dell’IPCEI microelettronica, con riferimento ai seguenti cinque settori tecnologici:
a) chip efficienti sul piano energetico;
b) semiconduttori di potenza;
c) sensori intelligenti;
d) attrezzatura ottica avanzata;
e) materiali compositi.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare del sostegno del Fondo IPCEI Microelettronica i soggetti individuati dalla decisione di autorizzazione dell’IPCEI Microelettronica selezionati dallo Stato italiano.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono:
a) essere costituiti e regolarmente iscritti al registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dalla comunicazione della Commissione europea n. 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà»;
d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea.
3. Possono essere ammessi al sostegno del Fondo IPCEI Microelettronica anche ulteriori soggetti rispetto a quelli di cui al comma 1, previa notifica e successiva approvazione da parte della Commissione europea.
Art. 4
Progetti, attività e costi ammissibili
1. Sono ammissibili i progetti che prevedono lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e innovazione e quelle relative alla prima applicazione industriale, ivi compresa la disseminazione dei risultati, sostenuti dallo Stato italiano secondo quanto stabilito nella decisione di autorizzazione dell’IPCEI Microlettronica.
2. Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere attuati secondo quanto disciplinato nella decisione di autorizzazione dell’IPCEI Microlettronica, realizzando le attività e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi previsti, in conformità ai project portfolio autorizzati dalla Commissione europea.
3. Le spese e i costi sono ammissibili secondo quanto indicato nell’allegato «Costi ammissibili» della comunicazione n. 188/2014. In particolare, sono ammissibili:
a) le spese relative a studi di fattibilità, compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
c) i costi relativi all’acquisto (o alla costruzione) di fabbricati, di infrastrutture e di terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai costi di ammortamento, il valore residuo dei terreni, dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post;
d) i costi di altri materiali, forniture e prodotti analoghi necessari per il progetto;
e) i costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali, i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
f) le spese amministrative (comprese le spese generali) e di personale direttamente imputabili alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, comprese quelle connesse alla prima applicazione industriale;
g) per la prima applicazione industriale, le spese in conto capitale (CAPEX) e le spese operative (OPEX), fintantoché l’applicazione industriale deriva da un’attività di ricerca, sviluppo e innovazione e contiene di per sé una componente molto importante di quest’ultima che costituisce un elemento integrante e necessario per l’esecuzione efficace del progetto;
h) altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto, ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).
4. Non possono essere previste, per l’accesso al Fondo IPCEI Microelettronica, limitazioni alla possibilità per i soggetti beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell’Unione europea i risultati ottenuti dalle attività agevolate ai sensi del presente decreto.
Art. 5
Agevolazioni concedibili
1. L’effettiva implementazione dell’aiuto è soggetta alla preventiva approvazione della Commissione europea e, pertanto, le agevolazioni del Fondo IPCEI Microelettronica sono concesse nelle forme e nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione dell’IPCEI Microelettronica.
2. L’agevolazione massima concedibile è rappresentata dal deficit di finanziamento, calcolato in valore nominale rispetto ai costi e alle spese ammissibili relativi alle attività previste dai progetti autorizzati dalla decisione di autorizzazione dell’IPCEI Microelettronica.
3. Nel caso degli organismi di ricerca le agevolazioni massime concedibili possono essere determinate sulla base del massimale approvato in sede di valutazione del project portfolio.
4. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni, in ogni caso entro, le disponibilità finanziarie del Fondo IPCEI Microelettronica. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
Art. 6
Disposizioni attuative
1. La concessione in via provvisoria delle agevolazioni a valere sul Fondo IPCEI Microelettronica è effettuata mediante decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della decisione di autorizzazione dell’IPCEI Microelettronica, a seguito delle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono indicate le spese e i costi ammissibili, l’ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario, le modalità di rendicontazione delle spese, le procedure per l’erogazione delle agevolazioni, sia per anticipazione che per stato avanzamento lavori, e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione dei progetti agevolati a valere sul Fondo IPCEI Microelettronica, nonché gli oneri informativi per i soggetti beneficiari.
3. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, il Ministero dello sviluppo economico effettua una propria preliminare valutazione di natura tecnico-amministrativa in merito alla realizzazione del progetto ed all’ammissibilità dei costi esposti sulla base della documentazione presentata dai soggetti beneficiari e svolge le ulteriori verifiche previste per l’erogazione dei contributi, secondo quanto specificato nel provvedimento di cui al comma 1.
4. Per gli adempimenti tecnici di cui al precedente comma 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei competenti esperti in innovazione tecnologica iscritti all’albo istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e rinnovato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2015, n. 282.
5. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 3, nonché per l’adozione del decreto di concessione in via definitiva delle agevolazioni e la successiva erogazione del saldo, il Ministero dello sviluppo economico, effettua, altresì, accertamenti, anche per stati di avanzamento lavori, volti a verificare l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e l’ammissibilità dei relativi costi sostenuti.
6. Prima di procedere all’erogazione delle agevolazioni, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce le ulteriori eventuali determinazioni da parte dei preposti organi di governance dell’IPCEI Microelettronica, tenuto conto che l’esecuzione dell’IPCEI Microelettronica è sottoposta alla governance, alla supervisione e al monitoraggio previsti dalla decisione di autorizzazione dell’IPCEI Microelettronica. Tale governance è attuata mediante un Supervisory Board che comprende rappresentanti degli Stati membri aderenti all’IPCEI Microelettronica, un rappresentante della Commissione europea e rappresentanti da parte delle imprese per ciascuno dei cinque settori tecnologici IPCEI, organizzati in un apposito Facilitation Group.
7. Gli oneri previsti per lo svolgimento delle attività di attuazione dell’intervento di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 sono posti a carico delle risorse complessive del Fondo IPCEI Microelettronica, nella percentuale massima dello 0,2%.
Art. 7
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico nei seguenti casi:
a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3, comma 2;
b) documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
c) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
d) mancata realizzazione del progetto;
e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
f) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
2. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero dello sviluppo economico valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal fine l’istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero dello sviluppo economico per la verifica della documentazione prodotta. In tal caso, le erogazioni sono sospese dal Ministero dello sviluppo economico fino all’adozione delle proprie determinazioni in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto.
3. I soggetti beneficiari decadono dalle agevolazioni del Fondo IPCEI Microelettronica qualora l’attività economica interessata dalla realizzazione del progetto o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
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