CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 dicembre 2019, n. 32211
Tributi – Accertamento – Disciplina “società non operative” – Mancato raggiungimento della soglia minima reddituale
Fatti di causa
1. La Commissione tributaria regionale per l’Umbria in Perugia ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da A.S.G. S.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. R8H030100534/2009 relativo a ripresa a tassazione di maggior reddito a fini Ires per l’anno di imposta 2006, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 (c.d. “società non operative”).
2. Ha rilevato il giudice di appello che, sebbene la ricorrente non avesse fornito prova del mancato raggiungimento dei minimi reddituali presunti, tuttavia la stessa aveva optato per la determinazione forfettaria del reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR, con conseguente impossibilità di applicazione della disciplina delle società di comodo di cui al citato art. 30 della legge n. 724 del 1994.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di tre motivi; A.S.G. s.r.l. ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1093 e 1095 della legge n. 296/2006, dell’art. 6 del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, nonché dell’art. 30 della I. 724/1994 e 32 D.P.R. n. 917/1986, tutto in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.» deducendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie nell’anno di imposta 2006 la disciplina della determinazione forfettaria del reddito, atteso che le sue modalità operative sono state determinate solo a decorrere dall’anno di imposta 2007 a opera del D.M. 27 settembre 2007 n. 213.
b. Secondo motivo: «In subordine: Insufficiente motivazione circa in fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.» deducendo che la CTR avrebbe omesso di rilevare il fatto decisivo che la contribuente nell’anno di imposta oggetto di causa non aveva optato per l’applicazione della determinazione forfetaria del reddito, essendosi solo riservata di farlo in futuro, come emerge dalla lettura dell’istanza di interpello dalla medesima depositato.
c. Terzo motivo: «In ulteriore subordine: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della I. 724/1994 e 32 D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.» deducendo che la CTR avrebbe errato nell’affermare che l’opzione per la determinazione forfetaria del reddito renda inapplicabile la presunzione di reddito prevista dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
2. A.S.G. s.r.l. argomenta l’infondatezza del ricorso.
3. Il ricorso va accolto.
4. I primi due motivi sono fondati.
5. La CTR, dopo aver rilevato che la contribuente non aveva fornito alcuna prova degli eventi che le avrebbero impedito di raggiungere il minimo reddituale previsto dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994, ha fondato la propria motivazione sull’asserita incompatibilità tra tale regime e quello di determinazione forfetaria del reddito, evincibile dall’istanza di interpello all’uopo formulata e depositata in atti.
6. Tale argomentazione è erronea. In primo luogo essa palesa una lettura superficiale e insufficiente del documento cui si riferisce: invero nell’istanza di interpello, ritrascritta nel ricorso dall’Agenzia delle Entrate, ai fini della completezza del motivo di censura, la società argomenta prove tendenti a dimostrare l’incolpevole mancato raggiungimento della soglia minima reddituale, limitandosi solo a preannunciare una futura opzione per la determinazione forfetaria del reddito, che è infatti estranea alle conclusioni colà rassegnate. In secondo luogo, manca nella sentenza qualsiasi spiegazione della ritenuta applicazione della disciplina della determinazione forfetaria del reddito alla fattispecie, dovendo rammentarsi che tale facoltà è stata introdotta solo dalla legge n. 296 del 2006 (art. comma 1093), peraltro con decorrenza operativa dall’adozione del decreto ministeriale citato dall’art. 1 comma 1095.
7. Tali accertamenti saranno compiuti nella fase di rinvio, dovendo considerarsi assorbita la questione dedotta con il terzo motivo di ricorso.
8. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per l’Umbria in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo del ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per l’Umbria, in diversa composizione, che provvederà a regolare le spese della presente fase di legittimità.