MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 12 dicembre 2019
Modalità e termini di pagamento dell’accisa su alcolici e alcuni prodotti energetici
Art. 1
1. I pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2019, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:
a) il 18 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato.
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