PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 19 dicembre 2019

Approvazione dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2019, il credito d’imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Art. 1

(Approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi al credito d’imposta)

È approvato, ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. 31 maggio 2019, l’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, riportante i soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2019, il credito d’imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno e del relativo COR rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Art. 2

(Modalità di fruizione del credito d’imposta)

Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 6913, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.

Il modello F24 può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e dell’elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri www.informazioneeditoria.gov.it.

Art. 3

(Controlli e revoche del beneficio)

Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza.

Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Allegato

ELENCO

(omissis)