La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33318 depositata il 17 dicembre 2019 intervenendo in tema di legittimità della cartella di pagamento ha statuito che “In tema di riscossione dei tributi, l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria”

La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata  a cui erano state notificate due cartelle di pagamento rispettivamente una in proprio e l’altra nella sua qualità legale rappresentante della società. Le cartelle di pagamento notificate derivanti dall’iscrizione a ruolo provvisoria a seguito dell’avviso di pagamento, emesso dall’Agenzia delle Dogane, impugnato inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici avevano emesso sentenza di annullamento. Il contribuente ricevute le cartelle di pagamento aveva proceduto alla impugnazione a mezzo ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale nonostante la sentenza di annullamento dell’atto prodromico procedeva al rigetto del ricorso avverso le cartelle di pagamento. Il contribuente nella duplice spiegata qualità, propose appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che lo respinse. Il contribuente e la srl impugnavano la decisione della CTR con ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolgono il ricorso dei ricorrenti dando continuità al proprio orientamento in base al quale la sentenza resa sull’impugnazione dell’atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cass. n. 24092/2014), nonché a quello secondo cui il venir meno dell’atto impositivo, per effetto dell’annullamento (anche non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio”