CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 33795
Tributi – IRAP – Attività artistica – Assenza di autonoma organizzazione – Impiego di mezzi specifici tipici e normali per l’esercizio della professione artistica – Esclusione dall’imposta
Fatti di causa
Rilevato che:
la contribuente, negando di disporre di una autonoma organizzazione, proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 2008;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate in ragione della presenza di collaboratori;
la Corte di Cassazione, con sentenza 23 novembre 2016, n. 23908, cassava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ricordando l’approdo nomofilattico di questa Corte (Cass. S.U. 10 maggio 2016, n. 9451), con particolare riguardo al requisito della autonoma organizzazione, che “ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, (quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui”, il quale “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Al riguardo va data continuità all’orientamento – affermatosi in fattispecie analoghe, per quanto in settori diversi (Cass. n. 24788/15) – in base al quale: I) “l’attività artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacita professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo” (Cass. n. 13471/15), “dovendosi in ogni caso escludere dal perimetro impositivo la mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell’attività professionale” (Cass. n. 26991/14); II) “non è sufficiente per desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione il solo fatto che l’esercente si avvalga di un agente e/ o, per contratto, di una società organizzatrice di spettacoli” – autonomamente tenuto al versamento dell’Irap “dovendosi estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura e alla funzione dei due rapporti giuridici (Cass. n. 7828/10, in caso di cantante lirico); III) analoghe considerazioni valgono “riguardo alla posizione dello sportivo che, disponendo di contatti con società per la cura dell’immagine e dell’attività agonistica, abbia per loro tramite, stipulato contratti con sponsor e scuderie”, risultando ciò “di per sì stesso insufficiente a dimostrare che il contribuente svolga la propria attività agonistica attraverso forme organizzazione propria” (Cass. nn. 960/15 e 961/15 in caso di corridore motociclista).
la Commissione Tributaria Regionale in sede di rinvio affermava che l’appello a suo tempo proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP fosse infondato in quanto non risulterebbe adeguatamente dimostrata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricorrenza, in capo al contribuente, del requisito dell’autonoma organizzazione;
l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la contribuente resisteva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 384 c.p.c. in quanto nella specie sarebbe presente un’autonoma organizzazione, la cui prova sarebbe stata illegittimamente posta a carico dell’Agenzia delle entrate dal momento che la CTR non si sarebbe attenuta al principio di diritto espresso dalla Cassazione secondo cui l’onere della prova dell’assenza dell’autonoma organizzazione graverebbe comunque sul contribuente;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 2729 c.c. in quanto, a prescindere dalla questione pertinente la spettanza dell’onere della prova, questa sarebbe comunque stata fornita dall’Agenzia una volta che sia stata dimostrata la presenza di cinque collaboratori beneficati di cospicue corresponsioni;
ritenuto che i motivi, pur formalmente e teoricamente distinti hanno dei significativi profili di interferenza, e quindi possono essere trattati unitariamente; ritenuto che:
con la sentenza n. 23908 del 2016, cui la CTR in quanto giudice di rinvio era vincolata, la Cassazione ha ribadito che in caso di attività artistica questa costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo” (Cass. n. 13471/15), “dovendosi in ogni caso escludere dal perimetro impositivo la mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell’attività professionale” (Cass. n. 26991/14), principi peraltro successivamente ribaditi da Cass. 16 maggio 2018, n. 12027;
la CTR peraltro non ha posto in capo all’Agenzia delle entrate l’onere della prova della sussistenza di un’autonoma organizzazione perché la CTR ha espressamente affermato che l’Agenzia non ha neppure allegato agli atti né di primo né di secondo grado la circostanza dell’esistenza dei cinque collaboratori che pure avrebbe potuto essere rilevante al fine della valutazione dell’esistenza di una autonoma organizzazione, essendo ben diverso il concetto di allegazione rispetto a quello di prova, allegazione che avrebbe dovuto essere necessaria se non altro per consentire alla contribuente l’effettivo esercizio del diritto di difesa;
è dalla documentazione prodotta dalla contribuente che la CTR ha escluso sia la sussistenza di un’autonoma organizzazione sia l’uso da parte sua di beni non tipici o non connessi alla sua attività (Cass. 9 aprile 2019, n. 9811) dal momento che la contribuente si è avvalsa, per l’esercizio della sua professione di mezzi specifici – uno studio, un pianoforte, una televisione, un computer con stampante, un cellulare, un’autovettura – tipici e normali per l’esercizio della professione artistica e dunque non utili al fine della possibilità di individuare una autonoma organizzazione;
ritenuto pertanto che, nel caso di specie, la sentenza ha sufficientemente e ragionevolmente motivato in relazione alla circostanza che l’artista-contribuente non disponesse di una autonoma organizzazione, accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, in quanto congruamente motivato;
ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
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