L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 528 del 16 dicembre 2019 ritorna sull’argomento dei termini di emissione della fattura elettronica per le prestazioni di servizi. Con la predetta risposta ha riaffermato che non è corretto parlare di fatturazione differita “se il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora effettuata, né l’imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione. Si è, invece, in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel meseil cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file (cfr. la risposta ad interpello n. 389 del 24 settembre 2019). La fattura va, quindi, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura”.
Prima di approfondire l’argomento si ritiene utile ricordare quanto stabilisce il comma 2 lettera b) dell’articolo 109 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito di impresa di competenza. Infatti in base alla norma richiamata i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Pertanto al 31 dicembre (ovvero alla fine del periodo di imposta) si dovrà procedere alla rilevazione, in base al principio di competenza di cui sopra, alla rilevazione dei ricavi per prestazioni di servizi ultimate, per le quali non sia ancora stata emessa fattura.

Procediamo, ora, ad esaminare per le prestazioni di servizio quanto previsto dalla normativa IVA.

In base all’articolo 6 del DPR n. 633/72 i termini per emettere una fattura sono diversi dai termini per la rilevazione contabile e fiscale di competenza dei ricavi.

Ai fini IVA il momento di effettuazione dell’operazione, è stabilito dal contenuto del comma 3 dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972 il quale prevede che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”.

Inoltre, ai fini IVA, qualora indipendentemente dal pagamento della prestazione di servizio oppure dalla sua ultimazione si proceda alla emissione della fattura elettronica l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

Inoltre per le prestazioni di servizio oggetto di rapporto con l’etero ai sensi degli articoli 7-ter, 7-quater e 7-quinquies del DPR n. 633/72 si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Per le prestazioni di servizio rese in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e qualora non siano previsti pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.

Il nuovo articolo 21 del DPR n. 633/72 alla lettera g-bis del comma 2 prevede l’obbligo di indicare nella fattura elettronica la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.

I termini di emissione differiscono a seconda della tipologia di fattura:

  • per la c.d. fattura immediata essa va emessa ed inviata allo SDI entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione come chiarito dal contenuto dell’articolo 6 del DPR 633/72;
  • per la c.d. fattura differita emessa per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto contenente il dettaglio delle operazioni, può essere emessa una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Alla luce di quanto sopra indicato e della risposta all’interpello n. 528 del 2019 qualora venga emessa una fattura per prestazioni di servizi in data 31 dicembre 2019, la trasmissione dovrà avvenire entro il 12 gennaio 2020 per non incorrere in sanzioniL’emissione della fattura in data 15 gennaio 2020 comporta, invece, l’applicazione di sanzioni.

Il punto 2.1 della circolare n. 23/E del 25 gennaio 2019 equipara, ai fini sanzionatori, la mancata emissione della fattura elettronica oltre i termini stabiliti dalla normativa alla tardività della trasmissione allo SDI. La sanzione applicabile è quella prevista dal comma 1 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997:

  1. fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato” con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo e comma 4);
  2. da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo” (comma 1, ultimo periodo).