MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 20 dicembre 2019
Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi
Decreta
Art. 1
Il valore del multiplo indicato nell’articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e’ fissato in 2000 volte l’annualità.
Il valore del multiplo indicato nell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e’ fissato in 2000 volte l’annualità.
Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e’ variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,05 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.
Art. 2
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020
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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2019, n. 304
Allegato
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,05 per cento
| Età del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente |
|---|---|
| da 0 a 20 | 1900,00 |
| da 21 a 30 | 1800,00 |
| da 31 a 40 | 1700,00 |
| da 41 a 45 | 1600,00 |
| da 46 a 50 | 1500,00 |
| da 51 a 53 | 1400,00 |
| da 54 a 56 | 1300,00 |
| da 57 a 60 | 1200,00 |
| da 61 a 63 | 1100,00 |
| da 64 a 66 | 1000,00 |
| da 67 a 69 | 900,00 |
| da 70 a 72 | 800,00 |
| da 73 a 75 | 700,00 |
| da 76 a 78 | 600,00 |
| da 79 a 82 | 500,00 |
| da 83 a 86 | 400,00 |
| da 87 a 92 | 300,00 |
| da 93 a 99 | 200,00 |