MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 20 dicembre 2019

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi

Decreta

Art. 1

Il valore del multiplo indicato nell’articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e’ fissato in 2000 volte l’annualità.

Il valore del multiplo indicato nell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e’ fissato in 2000 volte l’annualità.

Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e’ variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,05 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020

Provvedimento pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2019, n. 304

Allegato

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,05 per cento

Età del beneficiario (anni compiuti)Coefficiente
da 0 a 201900,00
da 21 a 301800,00
da 31 a 401700,00
da 41 a 451600,00
da 46 a 501500,00
da 51 a 531400,00
da 54 a 561300,00
da 57 a 601200,00
da 61 a 631100,00
da 64 a 661000,00
da 67 a 69900,00
da 70 a 72800,00
da 73 a 75700,00
da 76 a 78600,00
da 79 a 82500,00
da 83 a 86400,00
da 87 a 92300,00
da 93 a 99200,00