CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 maggio 2017, n. 11618
Imposte indirette – IVA – Riscossione – Cartella di pagamento – Omessa notifica
Fatti di causa
T.P., nella qualità di titolare dell’omonima ditta, sottoposta a procedura fallimentare, proponeva impugnazione innanzi alla C.T.P. di Latina avverso l’intimazione di pagamento, relativa ad IVA, anno di imposta 1992, eccependo l’omessa notifica della cartella di pagamento presupposta al contribuente fallito. La C.T.P. accoglieva il ricorso. Equitalia Gerit S.p.A. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Equitalia Sud S.p.A., già Equitalia Gerit, svolgendo un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto difese. L’Agenzia delle Entrate, non essendosi costituita nei termini di legge con controricorso, ha presentato istanza di partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod.proc.civ.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., atteso che i giudici di appello, rigettando il gravame proposto dal concessionario e confermando la sentenza della CTP, hanno erroneamente affermato che la cartella di pagamento andava notificata anche alla sig.ra P. (contribuente fallito ndr.)…ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, 43 R.D. n. 26742 e 19 del d.lgs. n. 5461992, pur avendo accertato, invece, l’esatta notifica della stessa al curatore fallimentare e non essendo ravvisabile nell’ordinamento alcuna norma di legge che obblighi il concessionario, in costanza di fallimento, a procedere ad una doppia notifica della cartella di pagamento, sia al curatore fallimentare che al contribuente fallito.
2. A disparte i rilievi di inammissibilità del motivo, carente sotto il profilo dell’autosufficienza, le censure non sono fondate.
Emerge dalla sentenza impugnata, e non è contestato in atti, che la ricorrente è stata sottoposta a procedura fallimentare per il periodo 29.11.1994 – 6.11.2003, mentre l’intimazione di pagamento, notificata in data 5.5.2007, è relativa ad una iscrizione a ruolo per l’imposta IVA (anno 1992-1993). La cartella di pagamento presupposta risulta notificata al solo curatore fallimentare in data 7.10.2002.
Questa Corte, con indirizzo costante, ha affermato: <<In tema di accertamento dei redditi in forma societaria, di cui all’art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, l’accertamento tributario deve essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento – ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell’inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori (Cass. n. 9434 del 2014; Cass. n. 5671 del 2006, id. n. 4235 del 2006, id. n. 2910 del 2006).
Nell’inerzia degli organi fallimentari, ravvisabile, ad esempio, nell’omesso esercizio da parte del curatore del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto impositivo, il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 della legge fallimentare e dell’art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24 Cost.), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa (Cass. n. 3667 del 1997, n. 14987 del 2000, n. 6937 del 2002).
3. Il giudice di appello si è uniformato ai suddetti principi, non potendo ravvisarsi nella sentenza impugnata nessuno dei vizi denunciati, con conseguente rigetto del ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.