La sentenza della Corte di giustizia UE con la sentenza n. C-36/16 del 11 maggio 2017 hanno chiarito che non è da assoggettare ad IVA il trasferimento della proprietà di un bene immobile qualora lo stesso venga ceduto a favore dell’Erario o dell’ente impositore da parte di un soggetto passivo quale compensazione con il debito tributario poiché non costituisce cessione di beni a titolo oneroso. In tal caso il soggetto passivo non può detrarre l’IVA sul bene trasferito.
La vicenda ha visto protagonista una società Polacca. Si premette che in Polonia il soggetto passivo di imposta nell’ordinamento giuridico polacco ha la facoltà di estinguere il proprio debito fiscale attraverso il trasferimento della proprietà di un bene o di diritti patrimoniali a favore dell’Erario o di altro ente impositore.

La società di intermediazione immobiliare si era avvalsa della possibilità, offerta dall’ordinamento polacco, di compensare le imposte arretrate di cui era debitrice. Procedeva quindi a stipulare un contratto di trasferimento al Comune (ente impositore) della proprietà di un terreno non edificato di cui detta società era proprietaria con conseguente estinzione di una parte del debito d’imposta.

La Società inoltrava all’Amministrazione finanziaria nazionale un quesito sull’assoggettabilità ad IVA dell’operazione conclusa con il Comune e se vi era obbligo di emissione della fattura.

Per l’Amministrazione fiscale polacca il trasferimento di proprietà, in compensazione di arretrati di imposte, era soggetta ad IVA in quanto costituiva una cessione di beni effettuata a titolo oneroso.

La società polacca impugnava la decisione del Fisco e nel corso del giudizio poneva una pregiudiziale da sottoporre alla Corte della UE.
La Corte UE evidenzia che il sistema europeo dell’Iva si basa su una definizione uniforme delle operazioni imponibili nell’ambito delle quali sono riconducibili le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Per cui l’applicazione di tale assioma porta i giudici dell’Unione ad escludere che tale trasferimento abbia carattere oneroso, nell’accezione dell’Iva, pur riconoscendo che il contratto in oggetto abbia comportato il trasferimento della proprietà.
Ai fini della normativa europea dell’IVA una cessione di beni è considerata onerosa solo quando tra il cedente e l’acquirente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il prezzo riscosso dal cedente costituisca il controvalore effettivo del bene ceduto.
Nella fattispecie esaminata dai giudici UE l’obbligo di pagamento in capo al contribuente, quale titolare di un debito d’imposta, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, quale creditore di tale debito, ha natura unilaterale, poiché il pagamento del tributo da parte di detto contribuente determina unicamente l’estinzione ex lege del debito, anche se effettuato, come nel caso di specie, attraverso la dazione di un bene immobile. Ne deriva, la natura tributaria della dazione del bene immobile, che ha, appunto, come obiettivo l’estinzione di un debito d’imposta

L’insussistenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni reciproche induce la Corte a ritenere che non può essere considerata un’operazione a titolo oneroso e non può essere assoggettata all’Iva, una dazione in pagamento di un bene al fine di estinguere un debito d’imposta.
La logica conseguenza di tale soluzione è la non detraibilità dell’Iva assolata a monte dalla Società per l’acquisto del bene immobile. Ciò in quanto, per costante giurisprudenza della Corte il diritto alla detrazione dell’Iva riguarda soltanto i beni e i servizi che vengono utilizzati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate ad imposizione, dal momento che il sistema comune dell’Iva persegue l’obiettivo della perfetta neutralità fiscale di tutte le attività economiche.
Su tale aspetto, tuttavia, i giudici di Bruxelles si limitano a richiamare le conclusioni dell’Avvocato generale, secondo cui se la Società si è già avvalsa della detrazione dell’Iva a monte rispetto al bene oggetto della dazione in pagamento, dovrà rettificare tale detrazione. Ciò, al fine di escludere il rischio che un consumo finale (il trasferimento dell’immobile) sia escluso da imposte.