Commissione Tributaria Regionale per il Veneto sezione 7 sentenza n. 1097 depositata il 12 novembre 2019
Detrazione d’imposta per riqualificazione energetica degli immobili
Non è applicabile il “bonus fiscale” da parte del contribuente che ha già detratto la stessa somma come costo; in tal caso quest’ultima verrebbe utilizzata due volte, una come costo ed una ai fini del bonus fiscale.
In data 24/02/17 la IMMOBILIARE C. S.r.l. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di VICENZA avverso una cartella esattoriale per recupero coattivo di imposte IRES relative all’anno 2012, chiedendo che venisse annullata la cartella stessa in quanto la somma richiesta, per revoca dei benefici di cui alla L. 296/2006 (agevolazione prevista per la riqualificazione energetica), non era dovuta.
Con sentenza n. 468/02/17 del 26/05/17 il ricorso veniva accolto in quanto: “… l’unico indice rinvenibile nella norma regolatrice è quello di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, …”.
Contro la sentenza ha proposto appello tempestivamente l’Agenzia delle Entrate – Ufficio legale di Vicenza, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e quindi il riconoscimento della legittimità dell’operato dell’Ufficio.
La IMMOBILIARE C. S.r.l. in data 14/03/18 ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
IN DIRITTO
L’appello dell’Agenzia delle Entrate deve essere accolto.
Infatti, questa Commissione in base alla documentazione in atti osserva che:
la normativa applicabile alla fattispecie in esame (L. 296/2006 e D.M.19/02/2007) condiziona l’agevolazione utilizzata dalla società contribuente solo al rispetto di alcuni adempimenti tecnici e fiscali sostanziali;
la IMMOBILIARE C. S.r.l. ha presentato tutta la documentazione richiesta da tale normativa;
l’unità abitativa per la quale è stata chiesta l’agevolazione era preesistente alla ristrutturazione.
Ma è altresì indubbio che:
nel caso in esame i lavori di riqualificazione energetica sono stati effettuati nel 2011 dalla società ntribuente su un immobile che in quell’anno la stessa ha definito”… strumentale all’attività, allora esercitata, di vendita dei mobili …”e che nel 2012 è stato destinato alla locazione a terzi;
non vi è prova che i costi relativi alla riqualificazione energetica non siano stati presi in considerazione nelle due annualità per la determinazione del reddito imponibile della società.
Ebbene, anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 19815 del 23/07/19 depositata dalla IMMOBILIARE C. S.r.l. con memoria del 14/07/19 a supporto delle proprie tesi, si legge”… Nel caso concreto, in ragione dell’indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, benché inerenti e migliorative, il bonus fiscale del 55% spetta alla società contribuente, …” collegando evidentemente il principio di diritto espresso nella pronuncia al fatto che la società contribuente parte di quel procedimento non aveva potuto detrarre dall’imponibile le spese di miglioramento energetico.
Appare quindi evidente che la detrazione d’imposta prevista dalla normativa applicabile al caso in esame è stata concepita dal legislatore per favorire l’esecuzione dei lavori per il risparmio energetico da parte di tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che non avrebbero altrimenti potuto detrarre quel costo dal proprio imponibile fiscale; ma non ne è giustificata l’applicazione per chi invece lo stesso costo ha potuto detrarre, poiché in questo caso la stessa somma verrebbe utilizzata due volte, una volta come costo e una volta ai fini della detrazione fiscale e ciò appare in contrasto con il principio costituzionale che disciplina il regime impositivo.
La sentenza appellata quindi deve essere riformata, dichiarando legittima la cartella di pagamento impugnata.
La particolarità della questione trattata e la mancanza di univoca giurisprudenza in materia suggerisce di disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA accoglie l’appello dell’Ufficio e in riforma della sentenza di primo grado dichiara legittima la cartella di pagamento impugnata.
Spese compensate.