AAMS – Determinazione 03 gennaio 2020, n. 4186
Aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti di cui all’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2020
Art. 1
1. Ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, si applica l’imposta di consumo pari, rispettivamente, a € 0,082485 il millilitro e a € 0,041243 il millilitro.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la presente determinazione è pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli, in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.