La legge n. 160 del 2019 (c.d. legge di bilancio 2020) con il comma 8 dell’articolo 1 ha apportato, con lo scopo di favorire l’occupazione giovanile, modifiche alle agevolazioni delle aliquote contributive in favore delle piccole imprese (datori di lavoro che occupino fino a nove dipendenti) che procedono alla stipula, nel corso del 2020, del contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui parla l’art. 43 del D.Lgs. n. 83/2015.
In particolare la norma in commento prevede il riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Per poter usufruire dello sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato di primo livello si ritiene che occorra:
- che l’azienda non abbia alle proprie dipendenze un numero superiore ai 9 dipendenti;
- che il dipendente da assumere con contratto di apprendistato di primo livello abbia un’ età compresa tra i 15 ed i 25 anni fermo restando il rispetto per i minori della legge n. 977 del 1967;
- essere in regola con le norme sul “de minimis”, richiamate dal Regolamento UE n. 1407/2013;
- essere in regola con i versamenti contributivi, oltre che con il rispetto degli altri obblighi di legge (art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006);
- ai sensi del comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- in base a quanto previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, il quale subordina il riconoscimento degli sgravi contributivi al rispetto di una serie di adempimenti.
In particolare l’articolo 31 statuisce che “a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unita’ produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidita’, pensionamento per raggiunti limiti d’eta’, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attivita’ in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.”
Altro importante requisito da rispettare per i contratti di apprendistato è costituito dalla formazione sia interna che esterna. Per l’apprendistato di primo livello assume particolare importanza, infatti a tale scopo è previsto che le ore in cui si svolga la formazione, svolta all’interno della istituzione formativa, non siano retribuite, invece per le ore di formazione a carico del datore di lavoro in base al comma 7 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015 è prevista una retribuzione al 10%.
Lo scopo dell’apprendistato di primo livello è quello di di integrare sia la formazione che il lavoro nel quadro dei titoli di istruzione e formazione e del sistema delle qualificazioni professionali (art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015; circolare INPS n. 108/2018; D.Lgs. n. 13/2013; D.M. 3 novembre 2017 )
Requisito dimensionale
Per poter usufruire dello sgravio in commento la norma prevede che l’azienda non debba superare le nove unità per cui particolre importanza va posta alla determinazione del limite dimensionale.
Non essendoci ancora chiarimenti ufficiali si ritiene possibile far ricorso alla circolare INPS n. 22/2007 ed al D.Lgs. n. 81/2015 secondo cui e devono essere ricompresi:
- tutti i lavoratori subordinati compresi i lavoranti a domicilio ed i lavoratori assenti (malattia, infortunio gravidanza), con l’ovvia esclusione dei sostituti, qualora assunti;
- i lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno (art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015);
- ai sensi dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015 i dipendenti con contratto a termine si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro;
- ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2015 per i dipendenti con contratto intermittente e’ computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre
Vanno esclusi dal computo gli apprendisti, i lavoratori somministrati, gli eventuali assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991 (in quasi trenta anni di vigenza della norma gli assunti con tale tipologia sono state poche centinaia).
Ai fini della fruizione dell’agevolazione il requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione: se, successivamente, l’azienda assume altri lavoratori subordinati il beneficio resta.
comma 8 articolo 1 legge 160/2019
8. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.