Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 2313 depositata il 9 aprile 2019 intervenendo in tema di acuse ostative al rilascio del DURC regolare ha statuito che “la ragione ostativa al rilascio di DURC regolari ben può consistere anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche perché tale inadempimento, di per sé, integra violazione contributiva grave, a prescindere dal fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omesso il versamento di contributi per importi inferiori all’importo-soglia di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015. Inoltre ha puntualizzato che “L’omessa o l’incompleta presentazione delle denunce obbligatorie impedisce il rilascio di DURC regolare prima della sanatoria, pur sempre possibile, ma non rilevante nei rapporti tra l’impresa e la stazione appaltante in riferimento alla gara in corso”
I giudici del CdS nel confermare la decisione del TAR hanno ritenuto, quindi, legittima l’esclusione da una gara di una impresa che si era visto negare il DURC per alcune incongruenze del tutto marginali.
La vicenda ha riguardato una azienda, con oltre duemila dipendenti, a cui veniva emesso un DURC negativo e conseguentemente impedito di partecipare ad una gara di appalto. L’rregolarità che impediva il rilascio del DURC regolare era riferita al mancato inserimento del codice fiscale del figlio di una dipendente con la conseguente scopertura contributiva di circa 330 euro.