Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 553 del 10 gennaio 2020
reati tributari – estinzione del debito
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 gennaio 2019 il Tribunale di Brescia ha applicato a R.G., su sua richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di dieci mesi di reclusione in relazione ai reati di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/2000.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia, affidandolo a un unico motivo, mediante il quale ha prospettato l’illegalità della pena applicata, per essere stata disposta la riduzione della stessa di un terzo, ai sensi dell’art. 444 cod. proc., pen., in assenza dei presupposti richiesti a tal fine dall’art. 13 bis d.lgs. 74/2000, e cioè l’estinzione del debito tributario e il pagamento delle sanzioni amministrative e degli interessi.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, evidenziando la violazione dell’art. 13, comma 2 bis e dell’art. 13 bis d.lgs. 74/2000, nonché la assoluta mancanza di motivazione circa l’ammissibilità della richiesta di applicazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, pur proponibile, in quanto con esso si denuncia l’illegalità della pena, a causa della sua riduzione di un terzo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nonostante la mancanza di una delle condizioni di ammissibilità della applicazione della pena su richiesta, costituita, ad avviso del pubblico ministero ricorrente, dalla estinzione integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi (anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie), o dal ravvedimento operoso, richiesti, alternativamente, dall’art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000, è manifestamente infondato.
Questa Corte ha, infatti, già chiarito, sia pure in relazione al diverso delitto di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, che l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi dell’art. 13 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto l’art. 13, comma 1, configura detto comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili (così Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, Incerti, Rv. 273607, che, in motivazione, ha richiamato la clausola di salvezza contenuta nello stesso art. 13 bis, comma 2, che esclude espressamente dalla subordinazione alla condizione prevista da tale disposizione per l’accesso al patteggiamento le ipotesi di cui all’art. 13, commi 1 et 2).
Si tratta di orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, affermato in relazione al delitto di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000, ma valido indubitabilmente anche per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/2000 contestato all’imputato, in quanto entrambi contemplati, unitamente al reato di omesso versamento di ritenute di cui all’art. 10 bis cligs. 74/2000, dall’art. 13, comma 1, d.lgs. 74/2000.
Tale disposizione esclude la punibilità per detti reati in caso di estinzione dei debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, cosicché deve escludersi che la ammissibilità della applicazione della pena su richiesta per tali reati sia subordinata alla integrale estinzione dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, o al ravvedimento operoso, in quanto nel caso del reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater d.lgs. 74/2000 tali condotte ne determinano la non punibilità, evidentemente logicamente incompatibile con la applicazione della pena su richiesta, che quindi non può a essi venire subordinata.
2. Il ricorso in esame deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza della violazione di legge denunciata, non essendo subordinata alla estinzione dei debiti tributari la applicazione della pena su richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater d.lgs. 74/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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