Il comma 679 dell’articolo 1 delle legge 160 del 2019 (c.d. legge di bilancio 2020) stabilisce che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

Pertanto a partire dal 1° gennaio 2020 per poter usufruire della detrazione IRPEF del 19% prevista per gli oneri di cui all’art. 15 del TUIR occorre che il pagamento venga eseguito con con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili come quelli eseguiti con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

SI riporta un elenco esemplificativo degli oneri per i quali vi è obbligo del pagamento con strumenti tracciabili al fine di poter usufruire della detrazione fiscale:

  • spese sanitarie
  • spese veterinarie
  • spese di istruzione
  • spese per attività sportiva dei ragazzi
  • spese per acquisto abbonamenti al trasporto pubblico
  • spese di assicurazione
  • spese per l’assistenza domestica delle persone non autosufficienti.
La legge 160/2019 con il comma 680 dell’articolo 1 ha previsto delle deroghe, prevedendo che per alcune tipologie di  oneri, la possibilità di eseguire il pagamento in contante senza perdere il diritto alla detrazione.

In particolare il comma 680, dell’articolo 1 della legge 160/2019, stabilisce che “La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonche’ alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.”

Pertanto, anche se pagati in contanti, è possibile usufruire della detrazione fiscale del 19% per la spesa per l’acquisto di occhiali da vista o per un misuratore di pressione. Mentre le visite mediche e specialistiche non rientrando nella deroga del comma 680 se pagate in contanti non danno diritto alla detrazione fiscale.

Altro aspetto non ancora del tutto chiarito è quale documentazione occorra conservare ai fini della prova del pagamento con strumenti tracciabili. Infatti non risulta chiarito se ai fini della dimostrazione del pagamento con strumenti tracciabili sia sufficiente la sola indicazione in fattura. In particolare tale problematica è più avvertita per i pagamenti eseguiti con carte di credito, poiché nell’estratto conto viene normalmente riportato il solo importo addebitato.

In ogni caso si consiglia di conservare opia degli assegni, contabili dei bonifici, o estratti conto dei pagamenti eseguiti con bancomat e carte di credito.

Infine non è ancora chiaro se il pagamento della spesa sia eseguito con carta di credito di un terzo oppure il pagamento tracciato venga eseguito da persona diversa dal contribuente quale dei soggetti e titolato alla detrazione fiscale del 19% colui. Su questo aspetto può essere utile ricorrere ai principi generali contenuti nella circolare 13/E del 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle Entrate