MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 22 novembre 2019

Individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione

Art. 1

Rimborsi

1. L’Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate dispone i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette, di propria competenza, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze, sulla base di liste contenenti, per ciascun periodo e tipo d’imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell’avente diritto, il numero di protocollo della dichiarazione o dell’istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare.

2. Sono fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche norme.

Art. 2

Modalità di pagamento dei rimborsi

1. Il pagamento dei rimborsi avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.

2. Il beneficiario comunica all’Agenzia delle entrate le coordinate del conto corrente, bancario o postale, nonché le relative variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.

3. L’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche, in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali di cui al comma 2, avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.a..

4. Le operazioni di pagamento dei rimborsi fiscali tramite titoli di credito emessi da Poste Italiane S.p.a. costituiscono operazioni afferenti il servizio di tesoreria dello Stato, la cui esecuzione è affidata a Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Art. 3

Pagamento dei rimborsi mediante accreditamento delle somme in conto corrente bancario o postale

1. Il pagamento dei rimborsi di cui all’art. 2, comma 1, è eseguito dalla Banca d’Italia mediante bonifico sulla base degli elenchi forniti dall’Agenzia delle entrate.

2. Le somme che le banche e Poste Italiane S.p.a. sono tenute a restituire alla Banca d’Italia a fronte di bonifici non andati a buon fine affluiscono automaticamente ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.

3. In caso di pagamento non andato a buon fine, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.

Art. 4

Pagamento dei rimborsi mediante titolo di credito a copertura garantita emesso da Poste Italiane S.p.a.

1. Il titolo di cui all’art. 2, comma 3, è emesso e inviato al beneficiario da Poste Italiane S.p.a., sulla base degli elenchi trasmessi dall’Agenzia delle entrate. La somma può essere incassata presso tutti gli uffici postali oppure versata sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario.

2. Gli importi dei titoli di credito non riscossi alla scadenza del termine di validità degli stessi sono riaccreditati da Poste Italiane S.p.a. sul conto corrente in essere intestato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, anche per un eventuale riversamento all’entrata del bilancio dello Stato.

3. In caso di pagamento non andato a buon fine, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.

Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Al fine dei pagamenti di cui all’art. 2, sono valide le comunicazioni delle coordinate del conto corrente, bancario o postale, inviate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

2. L’Agenzia delle entrate e la Banca d’Italia provvedono d’intesa a definire le regole tecniche, le modalità di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche informazioni per l’esecuzione dei rimborsi di cui all’art. 2, comma 1.

3. L’Agenzia delle entrate e Poste Italiane S.p.a. provvedono d’intesa a definire le regole tecniche, le modalità di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche informazioni per l’esecuzione dei rimborsi di cui all’art. 2, comma 3.

4. Nel fissare la remunerazione da riconoscere a Poste Italiane S.p.a. per le operazioni relative allo svolgimento del servizio di tesoreria affidate alla stessa società, periodicamente quantificata con la Convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si tiene conto anche delle operazioni di pagamento dei rimborsi fiscali di cui al comma 3 dell’art. 2.

5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le ulteriori disposizioni di attuazione del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto per gli elenchi di rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.