La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 716 depositata il 15 gennaio 2020 intervenendo in tema di accertamento fondato sul disconoscimento di costi per frode ha affermato che “l’Agenzia ha prospettato per un verso il valore fidefaciente del pvc senza tuttavia indicare in maniera specifica gli elementi fattuali che i verbalizzanti avrebbero individuato per dimostrare il coefficiente psicologico con specifico riferimento alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti”

La vicenda ha visto protagonista una società di capitale a cui, a seguito di una verifica fiscale, veniva contestata di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti. Pertanto alla società veniva notificato un avviso di accertamento fondato sulla presunta frode fiscale. La società impugnava l’atto impositivo ricevute inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure annullavano l’atto impugnato. Avverso la decisione della CTP l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello nel confermare la sentenza impugnata hanno precisato che “in caso di operazioni soggettivamente inesistenti incombeva sull’ufficio l’onere di dimostrare la conoscenza da parte del contribuente della frode altrui, aggiungendo che nel caso di specie la prova della consapevolezza non era sta fornita dall’amministrazione finanziaria né la stessa poteva evincersi dall’avviso di accertamento o dal pvc.”

La sentenza della CTR veniva, dall’Agenzia delle Entrate, impugnata con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

Gli Ermellini respingono il secondo ed il terzo motivo, accogliendo il primo in quanto “il giudice di appello ha totalmente tralasciato di esaminare le censure che l’Agenzia aveva prospettato con riguardo alla decisione impugnata anche rispetto alle operazioni oggettivamente inesistenti ed all’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della società contribuente, in tal modo omettendo di giustificare le ragioni che avevano condotto rispetto a tali contestazioni alla conferma della decisione impugnata.”

La Corte Suprema nell’esaminare congiuntamente il secondo e terzo motivo ha ritenuto inammissibile i due motivi inerenti la consapevolezza dell’intento frodatorio da parte della società contribuente  ha statuito che “l’Agenzia ha prospettato per un verso il valore fidefaciente del pvc senza tuttavia indicare in maniera specifica gli elementi fattuali che i verbalizzanti avrebbero individuato per dimostrare il coefficiente psicologico con specifico riferimento alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti”

In conclusione il solo riferimento al verbale redatto dagli organi verificatori non costituisce prova della frode carosello qualora non siano specificatamente indicati gli elementi di fatto che provano la consapevolezza del cessionario e che tale onere grava sull’Amministrazione finanziaria qualora voglia disconoscere la detraibilità delle fatture false.