Il Decreto Legge n. 124 del 2019, convertito con modificazione dalla legge n. 157 del 2019, ha introdotto un nuovo obbligo in capo all’appaltatore e al committente nell’ambito della nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute fiscali operate dalle aziende appaltatrici per i lavoratori impegnati nell’appalto o di affidamento di opere e servizi, in presenza dei requisiti appresso specificati.
Il nuovo obbligo comporta che entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice è obbligata ad inviare al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute e l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Qualora l’impresa appaltatrice non adempia correttamente agli obblighi di cui è gravato, ovvero in caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice fintanto che permane l’inadempimento e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.
Si ricorda che il versamento delle ritenute fiscali dovrà essere eseguito dall’impresa appaltatrice (e dalle eventuali imprese subappaltatrici), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
L’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/97, introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 124/2019, con cui è stata introdotto e disciplinato l’obbligo del versamento delle ritenute in capo all’appaltatore per i subappalti è l’obbligo di controllo per i committenti, trova applicazione per i contratti di appalto o affidamento di opere e servizi aventi i seguenti requisiti e caratteristiche:
Azienda | se residente, ai fini delle imposte dirette, nello Stato italiano | |
Contratto | Appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati. Sono esclusi i contratti di lavoro autonomo (articolo 2222 e ss. c.c.) | |
Tipo di attività | Compimento di un’opera o di un servizio | |
Valore del contratto | Importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Nei casi in cui l’impresa appaltatrice abbia in atto più contratti di appalto, per la verifica del superamento dei 200.000 euro vanno sommati tutti i valori dei contratti riguardanti l’anno di riferimento. Qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, il limite di 200.000 euro va riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti; se la somma di tali contratti è superiore a 200.000 euro annui, la nuova disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia. | |
Caratteristica dell’attività | Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente (endo-aziendale) con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma |
E’ prevista la possibilità di disapplicare la norma in commento. Tale facoltà è prevista per le imprese che abbiano determinati requisiti:
- di essere in attività almeno triennale,
- che i versamenti complessivi registrati nel conto fiscale siano di importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o rateazione.
Si ricorda che rientrano nell’ambito applicativo anche le Agenzia per il lavoro disciplinate dal DLgs. 276/2003, non essendo statuita una esplicita esclusione.
I primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili a Milano
Inanzi tutto ha chiarito che il nuovo articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 deroga al comma 1 dell’art. 17. Per cui le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie qualora sia applicabile l’art. 17-bis (come sopra esplicitato).
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019 ha definito le modalità di compilazione del modello F24 stabilendo che i versamenti “sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente”; Per cui è stato precisato che non occorre compilare un modello F24 per ciascun lavoratore se risultano impiegati presso lo stesso committente. Pertanto si dovrà compilare un solo modello per ciascun committente, indicando il codice fiscale dello stesso nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” del modello F24, unitamente al codice identificativo “09”, da indicare nel campo “codice identificativo” dello stesso modello F24.
I requisiti per la disapplicazione degli obblighi di cui all’articolo 17-bis che l’impresa appaltatrice deve possedere congiuntamente possono essere evinti dal certificato rilasciato dall’Agenzia al fine di “liberare” l’impresa committente dagli obblighi di controllo degli adempimenti posti in essere dal soggetto appaltatore.
In ordine al requisito di essere in attività da almeno tre anni trova applicazione il provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017. Infine, è stato chiarito dall’Agenzia, poiché i versamenti eseguiti in conto fiscale non riguardano esclusivamente le imposte sui redditi, ma qualsivoglia somma versata con il modello F24, tale condizione può essere rispettata anche in presenza di perdite fiscali.