AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 gennaio 2020, n. 6
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 -rimborso IVA azienda in liquidazione – prestazione garanzia
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] in liquidazione, di seguito istante, ha esposto quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, soggetto partecipato per il 50% da [BETA], pubblica amministrazione,e per l’altro 50% da [GAMMA] SpA – impresa con patrimonio superiore ai 250 milioni,a totale partecipazione pubblica – evidenzia che dal bilancio finale di liquidazione che si accinge a depositare risultano crediti tributari rilevanti per IVA ed IRES.
Il credito IVA è di importo superiore a 30.000 euro, sicché il rimborso è subordinato alla prestazione di idonea garanzia da parte del richiedente, come previsto, dall’articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA).
Tanto premesso l’istante chiede se sia possibile avvalersi della disposizione di cui al comma 5 del citato articolo 38-bis, secondo il quale, nei gruppi societari, la garanzia può essere prestata dalla società capogruppo o dalla controllante mediante diretta assunzione dell’obbligazione di integrale restituzione della somma rimborsata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che la citata normativa, benché riferita ai gruppi societari di rilevante consistenza patrimoniale, torni applicabile anche nel caso in cui la garanzia sia offerta mediante diretta assunzione dell’obbligazione da parte di un’Amministrazione dello Stato ovvero di una società a totale partecipazione pubblica, anche se di diritto privato, indipendentemente dalla redazione di un bilancio consolidato di gruppo.
La norma, infatti, è volta a tutelare il credito erariale, tutela che si realizza quando il “garante” è in grado di assumersi direttamente l’obbligo di restituire l’IVA che, a seguito di un’eventuale controllo, dovesse risultare indebitamente rimborsata.
Nella fattispecie rappresentata la solvibilità sarebbe assicurata dalla natura pubblica dei soggetti partecipanti e la tutela del credito erariale sarebbe pari a quella offerta dalla garanzia fideiussoria rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale privata.
Parere dell’agenzia delle entrate
La soluzione prospettata dal contribuente non è condivisibile.
L’articolo 38-bis del decreto IVA, ai commi 4 e 5 prevede che:
4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti:
[…]
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata…”.
Con specifico riferimento ai gruppi societari, la capogruppo o controllante di cui all’articolo 2359 del codice civile può assumere direttamente l’obbligo di restituire integralmente la somma che, a seguito di un eventuale controllo, dovesse risultare indebitamente rimborsata. Tale disposizione riguarda espressamente i soli gruppi societari “con un patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250milioni di euro”.
Nel caso di specie, invece, non esiste un bilancio consolidato di gruppo né una società capogruppo ovvero controllante.
I suddetti requisiti, come chiarito dalla circolare n. 32/E, del 30 dicembre 2014, sono essenziali ai fini dell’applicazione della citata disposizione, poiché “La società capogruppo o controllante, che può prestare la suddetta garanzia tramite assunzione diretta dell’obbligazione, è in ogni caso la società posta al vertice, ossia quella preposta alla redazione del bilancio consolidato, sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite stabilito dalla norma“.
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