Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2210 depositata il 21 gennaio 2020

reati tributari – omesso versamento IVA – soglie di punibilità

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 marzo 2014, la Corte d’appello di Brescia, decidendo il gravame proposto da F.L., ha confermato la sentenza che ha ritenuto il medesimo responsabile del reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per aver omesso il versamento dell’IVA per 123.925,00 Euro in relazione all’anno d’imposta 2007.

2. Avverso la sentenza di appello – notificata all’imputato contumace soltanto nel 2019 – ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivo il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. 6), cod. proc. pen. e chiedendo applicarsi retroattivamente, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., l’art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000 così come sostituito dall’art. 8 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 nella parte in cui ha innalzato a 250.000,00 Euro la soglia di rilevanza penale dell’omesso pagamento dell’IVA.

3. Il ricorso è fondato.

Trattandosi d’impugnazione tempestiva nonostante la sentenza sia stata pronunciata in data 10 marzo 2014, prima che fosse sostituito l’art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000 dalla citata “novella”, non v’è dubbio che debba farsi applicazione del principio della retroattività della lex mitior, ciò che sarebbe peraltro possibile, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen., nel caso di ricorso inammissibile (cfr. Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111).

Ciò premesso, rileva il Collegio come l’importo IVA oggetto di contestazione sia non soltanto inferiore alla soglia di punibilità introdotta con la sostituzione della disposizione incriminatrice ad opera dell’art. 8 d.lgs. 158 del 2015 – che l’aveva portata da 50.000 Euro (o da 103.291,38 Euro quanto ai fatti, come quello di specie, commessi sino al 17 settembre 2011, a seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale pronunciata con sent. Corte cost.’ 8 aprile 2014, n. 80) a 250.000 euro – ma è pure inferiore a quella oggi vigente a seguito della modifica apportata dall’art. 39, comma 1, lett. p), d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili). La predetta disposizione ha infatti ridotto la soglia di rilevanza penale agli omessi versamenti di importo superiore a 150.000 Euro.

Essendo il fatto ascritto divenuto privo di rilevanza penale per mancata integrazione di un elemento costitutivo del reato, la sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, formula assolutoria che non pregiudica il potere dell’amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento della violazione e all’irrogazione delle relative 4 sanzioni, in relazione all’imposta sotto-soglia dovuta e non versata (cfr. Sez. 3, n. 3098 del 5/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265940).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.