COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO – Sentenza 05 aprile 2017, n. 1899

Tributi – ICI – Immobili – Abitazione principale – Agevolazioni

Ritenuto in fatto

(…) ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta per gli anni 2007, 2008 e 2009, contestando l’omesso calcolo, nella determinazione dell’imposta dovuta, dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale, ubicata in (…..).

Il Comune di Roma ha resistito al ricorso deducendo che la contribuente risultava avere altra residenza anagrafica.

La Commissione Provinciale rigettava il ricorso sul rilievo che la residenza anagrafica della contribuente risultava in (…..)  e che la documentazione prodotta afferente le utenze domestiche non costituiva prova sufficiente in quanto riferibile anche alle residenze secondarie.

Avverso questa pronuncia la contribuente propone appello e, pur ammettendo che la residenza anagrafica non risultava, all’epoca, in (….) (in cui è stata trasferita solo nel 2013), lamentava che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto della prove contrarie dalla stessa fornite, che deponevano nel senso che l’abitazione principale era proprio quella di via (….) (il riferimento è, in particolare, al contratto di utenza elettrica recante la dicitura “all’uso Domestico residente”, alle quietanze di pagamento degli oneri condominiali, alle quietanze relative al pagamento della retta scolastica della figlia).

Il Comune di Roma si è costituito deducendo l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 53, comma 1, d.Lgs 546/1992 ed insistendo sulla mancanza delle condizioni per l’applicazione dell’aliquota agevolata in quanto la residenza coincide con la dimora abituale. Sono state depositate note difensive nell’interesse della (…).

Considerato in diritto

L’appello è fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento; il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito ed sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (Sez. L, n. 26985 del 22/12/2009, Rv.611187).

Con specifico riferimento all’ICI, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 5, n.13151 del 20/05/2010, Rv. 613463) l’agevolazione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 per l’immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata a causa dell’omessa indicazione dell’abitazione principale nella dichiarazione effettuata ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, né per la divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente, in quanto la dichiarazione, quale manifestazione di scienza, può essere liberamente modificata dal contribuente, in qualunque momento, anche in sede processuale, mentre le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.

Nella specie, va rilevato che la Commissione di primo grado si è limitata a prendere in esame esclusivamente le utenze domestiche, senza tener conto dell’altra documentazione ( sopra indicata nello svolgimento del fatto) che deponeva chiaramente nel senso che l’abitazione principale era proprio quella di (….).

L’appello va, pertanto, accolto. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono a carico del Comune soccombente.

P.Q.M.

Accoglie l’appello della contribuente e condanna il Comune di Roma a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in Euro 500,00.