Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione 6, sentenza n. 5475 depositata il 26 settembre 2019
Sentenza – motivazione ed oggetto – contraddittorietà – motivazione apparente – nullità della sentenza – istituto della correzione della sentenza – non applicabilità.
Massima:
Il rimedio della correzione dell’errore materiale non è utilizzabile nel caso di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza, la quale ne determina invece la nullità. Nell’ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, nè può farsi ricorso all’interpretazione complessiva di essa che presuppone una sostanziale coerenza tra le diversi parti e proposizioni della medesima. Ne consegue che la non pertinenza della motivazione all’oggetto del giudizio da luogo ad una motivazione apparente che determina la nullità della sentenza che eventualmente potrà essere fatta valere con il Giudizio di legittimità.
Rilevato che:
– l’Agenzia delle Entrate ha proposto istanza per correzione di errore materiale della sentenza di questa Commissione Tributaria Regionale n. 5075/6/18, con la quale è stato rigettato l’appello proposto della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso col quale C.B. aveva chiesto il rimborso delle maggiori ritenute subite sull’incentivo alle dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente.
– lamenta l’instante che in tale sentenza vi sarebbe un contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto la medesima nella motivazione ha argomentato per una materia diversa da quella dell’oggetto della controversia;
Considerato che:
– è ius receptum che il rimedio della correzione dell’errore materiale non sia utilizzabile nel caso di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza, la quale ne determina invece la nullità ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. nn.: 5939/2018; 29490/2008; 3528/1997; 5808/1995; 7671/1995); infatti, nel caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, né può farsi ricorso all’interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della medesima;
– la non pertinenza della motivazione all’oggetto del giudizio dà luogo ad una motivazione apparente, che determina la nullità della sentenza, che la parte, ove ne abbia interesse, può far valere con lo strumento processuale del ricorso per cassazione;
– l’istanza di correzione va, pertanto, dichiarata inammissibile;
– nulla va statuito sulle spese, giacché, nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 cod. proc. civ., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass., n. 21213 del 2013; n. 14 del 2016; n. 23578 del 2016);
P. Q. M.
dichiara inammissibile l’istanza di correzione
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 novembre 2019, n. 30683 - Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza - non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2452 - Se è vero che nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 marzo 2020, n. 6947 - Nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo,…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2763 depositata il 30 gennaio 2023 - Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado quando la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 16351 depositata l' 8 giugno 2023 - Il vizio, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992), riconducibile all'ipotesi di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 settembre 2021, n. 24952 - Nel rito speciale del lavoro, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, deve attribuirsi prevalenza a quest'ultimo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…