Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione 6, sentenza n. 5475 depositata il 26 settembre 2019
Sentenza – motivazione ed oggetto – contraddittorietà – motivazione apparente – nullità della sentenza – istituto della correzione della sentenza – non applicabilità.
Massima:
Il rimedio della correzione dell’errore materiale non è utilizzabile nel caso di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza, la quale ne determina invece la nullità. Nell’ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, nè può farsi ricorso all’interpretazione complessiva di essa che presuppone una sostanziale coerenza tra le diversi parti e proposizioni della medesima. Ne consegue che la non pertinenza della motivazione all’oggetto del giudizio da luogo ad una motivazione apparente che determina la nullità della sentenza che eventualmente potrà essere fatta valere con il Giudizio di legittimità.
Rilevato che:
– l’Agenzia delle Entrate ha proposto istanza per correzione di errore materiale della sentenza di questa Commissione Tributaria Regionale n. 5075/6/18, con la quale è stato rigettato l’appello proposto della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso col quale C.B. aveva chiesto il rimborso delle maggiori ritenute subite sull’incentivo alle dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente.
– lamenta l’instante che in tale sentenza vi sarebbe un contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto la medesima nella motivazione ha argomentato per una materia diversa da quella dell’oggetto della controversia;
Considerato che:
– è ius receptum che il rimedio della correzione dell’errore materiale non sia utilizzabile nel caso di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza, la quale ne determina invece la nullità ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. nn.: 5939/2018; 29490/2008; 3528/1997; 5808/1995; 7671/1995); infatti, nel caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, né può farsi ricorso all’interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della medesima;
– la non pertinenza della motivazione all’oggetto del giudizio dà luogo ad una motivazione apparente, che determina la nullità della sentenza, che la parte, ove ne abbia interesse, può far valere con lo strumento processuale del ricorso per cassazione;
– l’istanza di correzione va, pertanto, dichiarata inammissibile;
– nulla va statuito sulle spese, giacché, nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 cod. proc. civ., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass., n. 21213 del 2013; n. 14 del 2016; n. 23578 del 2016);
P. Q. M.
dichiara inammissibile l’istanza di correzione