La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1904 depositata il 28 gennaio 2020 intervenendo in tema di accertamento per maggiori imposte, sanzioni e responsabilità solidale ha riaffermato che “Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili, non può ritenersi operante anche nell’ipotesi di società artificiosamente costituita”
La vicenda ha riguardato un a cooperativa a r.l. ed un contribuente ritenuto amministratore di fatto a cui veniva notificato un avviso di accertamento, a seguito di una verifica fiscale, con cui ritenendo che la cooperativa avesse emesso fatture per operazioni inesistenti recuperava a tassazione maggiori imposte. L’atto veniva notificato anche al soggetto ritenuto amministratore di fatto in cui si contestavano gli illeciti tributari con recupero delle maggiori imposte accertate ed applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, stante l’artificiosa costituzione della società e l’ingerenza dell’amministratore di fatto nella gestione della stessa.
Avverso tale atto l’amministratore di fatto proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici annullavano l’atto impugnato. La decisione della CTP veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di secondo grado riformavano integralmente la sentenza impugnata.
Il contribuente proponeva ricorso in cassazione, avverso la sentenza della CTR, fondato su tre motivi.
Gli Ermellini accolgono solo il secondo motivo del ricorso precisando che “l’avviso di accertamento era stato notificato alla società cooperativa ed «anche» all’amministratore di fatto, che a determinate condizioni, risponde in solido con la società dal medesimo gestita delle sole sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni tributarie accertate a carico della predetta società.”
Inoltre per i giudici di legittimità “il menzionato art. 7 intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente, e, in particolare, l’ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse della persona giuridica medesima», ma non nel caso in cui la persona fisica sia «esclusivo beneficiario delle violazioni contestate», nel qual caso «non sussiste detta differenza, atteso che quest’ultimo è, al tempo stesso, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica”
Pertanto per i giudici del palazzaccio può rispondere delle sanzioni fiscali inflitte alla società, l’amministratore di fatto, quando la stessa non è altro che una cartiera costituita solo per scopi personali o comunque per commettere frodi. Per cui in tale ipotesi non trova applicazione la barriera prevista dall’articolo 7 del Dl 269/2003, che invece esplicitamente afferma che le sanzioni amministrative tributarie riferibili al rapporto fiscale delle persone giuridiche non si estendono agli amministratori.