Il 24 gennaio 2020 è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL Uniontessile Confapi – Femca/Filctem/Uiltec. Uniontessile Confapi ha emanato una circolare informativi sul predetto accordo fornendo alcuni chiarimenti

In particolare sull’avvio dell’assistenza sanitaria integrativa oltre che sugli aumenti contrattuali concordati. Alri aspetti trattati nella circolare sono stati i ivelli medi di addensamento.

Nel predetto accordo di rinnovo del CCNL non prevede erogazioni economiche a copertura per il periodo di scopertura contrattuale.

Tabelle retributive Tessili Abbigliamento Moda

Livelli Incrementi 1/2/2020 Incrementi 1/1/2021 Incrementi 1/2/2022
839,2632,7132,71
736,6930,5730,57
634,8029,0029,00
532,7427,2827,28
430,8625,7125,71
3 bis30,0025,0025,00
30,0025,0025,00
329,1424,2824,28
2bis27,9423,2823,28
226,5722,1422,14
117,1414,2814,28

 

Livelli Minimi 1/2/2020 Minimi 1/1/2021 Minimi 1/2/2022
82.228,922.261,632.294,35
72.104,592.135,162.165,73
61.974,222.003,222.032,22
51.850,051.877,341.904,62
41.751,141.776,861.802,57
3 bis1,711,291.736,281.761,28
31.671,471.695,751.720,03
2bis1.622,481.645,761.669,04
21.580,091.602,231.624,37
11.252,071.266,521.279,97

Tabelle retributive Calzature

Livelli Incrementi 1/2/2020 Incrementi 1/1/2021 Incrementi 1/2/2022
839,2632,7132,71
736,6930,5730,57
634,8029,0029,00
532,7427,2827,28
430,8625,7125,71
3 bis30,0025,0025,00
30,0025,0025,00
329,1424,2824,28
2bis27,9423,2823,28
226,5722,1422,14
117,1414,2814,28

 

Livelli Minimi 1/2/2020 Minimi 1/1/2021 Minimi 1/2/2022
82.238,962.271,672.304,39
72.080,972.111,542.142,11
61.924,641.953,641.982,64
51.827,891.855,181.882,46
41.751,391.777,111.802,82
3 bis1.711,291.736,281.761,28
31.671,691.695,971.720,25
2bis1,622,541.645,821.669,10
21.580,271.602,411.624,55
11.250,961.265,241.279,53

Tabelle retributive Pelli e Cuoio

Livelli Incrementi 1/2/2020 Incrementi 1/1/2021 Incrementi 1/2/2022
638,8432,3732,37
536,0730,0530,05
4s33,2927,7427,74
431,0425,8625,86
330,0025,0025,00
30,0025,0025,00
227,7523,1223,12
117,3414,4514,45

 

Livelli Minimi 1/2/2020 Minimi 1/1/2021 Minimi 1/2/2022
62.129,242.161,602.193,97
51.931,611.961,661.991,72
4s1.804,861.832,601.860,34
41.752,131.777,991.803,86
31,682,461.707,451.732,45
21.592,151.615,261.638,38
11.252,071.266,521.280,97

Tabelle retributive Occhiali

Livelli

Incrementi 1/2/2020

Incrementi 1/1/2021

Incrementi 1/2/2022

638,8432,3732,37
536,0730,0530,05
4s33,2927,7427,74
431,0425,8625,86
330,0025,0025,00
30,0025,0025,00
227,7523,1223,12
117,3414,4514,45

 

Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

62.175,472.207,832.240,20
51.986,162.016,212.046,27
4s1.839,211.866,951.894,69
41.756,331.782,191.808,06
31.679,011.704,001.729,00
21.584,171.607,281.630,40
11.250,961.265,411.279,86

Tabelle retributive Penne e Spazzole

Livelli

Incrementi 1/2/2020

Incrementi 1/1/2021

Incrementi 1/2/2022

740,4133,6733,67
637,7631,4731,47
535,8229,8529,85
4S33,7128,0928,09
431,7626,4726,47
330,0025,0025,00
30,0025,0025,00
227,3522,7922,79
117,6514,7014,70

 

Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

72.191,062.224,742.258,41
62.007,522.038,992.070,46
51.906,261.936,111.965,96
4S1.810,811.838,901.866,99
41.750,861.777,331.803,80
31.666,691.691,681.716,68
21.572,811.595,601.618,39
11.252,771.267,481.282,18

Tabelle retributive Giocattoli

Livelli

Incrementi 1/2/2020

Incrementi 1/1/2021

Incrementi 1/2/2022

740,4133,6733,67
637,7631,47 131,47
535,8229,8529,85
4s33,7128,0928,09
431,7626,4726,47
330,0025,0025,00
30,0025,0025,00
227,3522,7922,79
117,6514,7014,70

 

Livelli

Minimi 1/2/2020

Minimi 1/1/2021

Minimi 1/2/2022

72.189,162.222,842.256,51
62.025,072.056,542.088,01
51.923,951.953,801.983,65
4s1.816,891.844,981.873,07
41.769,001.795,47i.821,94
31.690,611.715,601.740,60
21.598,371.621,161.643,95
11.266,191.280,901.295,60

Elemento di garanzia retributiva

L’accordo di rinnovo del CCNL stabilisce che l’attuale Elemento di Garanzia contributiva a partire dall’anno 2021 sarà corrisposto con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno anziché nel mese di gennaio come oggi previsto. Le condizioni e le modalità per l’erogazione del suddetto elemento retributivo non sono state oggetto di revisione o integrazione.

Indennità sostitutiva in caso di mancata applicazione di quanto previsto dalla lettera C) dell’art. 12

L’accordo di rinnovo del CCNL stabilisce che per le aziende in cui non è prevista la contrattazione di secondo livello, così come definita dall’art.12, e quindi non sono in atto accordi sindacali per l’erogazione di trattamenti economici collettivi legati all’andamento dell’azienda e/o ad altri parametri, è stata introdotta l’erogazione di un elemento retributivo denominato “Indennità sostitutiva in caso di mancata applicazione di quanto previsto dalla lettera C) dell’art. 12.”
La predetta nuova indennità avrà decorrenza dall’anno 2020 è l’importo è fissato in euro 110,00 lordi e verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno.

L’importo del suddetto elemento, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all’anno.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Con la sottoscrizione di accordi aziendali e/o vigenti che danno attuazione a quanto previsto dalla lettera C) dell’art.12, l’erogazione del presente elemento economico viene a cessare. Nell’eventualità di accordi aziendali che prevedano erogazioni di importi inferiori, a quanto previsto al primo comma, dovrà essere corrisposta l’integrazione sino a concorrenza dei 110 euro lordi.

Flessibilità dell’orario di lavoro

A fronte di una esplicita richiesta di Uniontessile, si è concordato di elevare il monte ore, contrattualmente previsto per il ricorso alla flessibilità, dalle attuali 96 ore fino ad un massimo di 104 ore annue, ulteriormente elevabili con accordo sindacale sino a 112 ore complessive.

Malattia e infortunio non sul lavoro – Aspettativa non retribuita

Sono stati incrementati di mesi 4 i periodi di aspettativa non retribuita concessi dall’azienda, su richiesta del lavoratore, laddove sia stato superato, causa lunghi periodi di ricovero ospedaliero e/o gravi patologie ecc., il periodo massimo di comporto previsto dalla normativa di ogni singolo settore.
I nuovi periodi risultano i seguenti:

Settori

Precedente periodo – Mesi

Nuovo periodo – Mesi

a) Settore tessile-abbigliamento-moda48
b) Settore calzature812
c) Settore pelli e cuoio48
d) Settore penne, spazzole e pennelli610
e) Settore occhiali610
f) Settore giocattoli610