CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1174

Tributi – IRAP – Istanza di rimborso – Professionista – Attività professionale esecitata presso la sede di una società in accomandita semplice – Qualifica di socio accomandatario – Esistenza del presupposto di autonoma organizzazione – Valutazione

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, con sentenza n. 393/14, sez. 1 rigettava il ricorso proposto da D.N.F. avverso il diniego di rimborso 16181/13 per Irap 2007-2008-2009.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Toscana.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 1659/07/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cpc.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce con il primo motivo la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Con il secondo motivo lamenta la violazione delle norme di legge che determinano il concetto di autonoma organizzazione.

Con il terzo motivo lamenta la violazione degli art. 2727 e 2729 c.c. per erronea applicazione dei principi di legge in tema di prova presuntiva.

Il primo motivo appare infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza dell’obbligazione tributaria in ragione del fatto che il contribuente esercita la sua attività professionale nello stesso luogo ove ha sede lo “S.C. di B.G. & C. sas “società di cui il contribuente era socio accomandatario e che, pertanto, il medesimo era responsabile dell’organizzazione societaria parallela al proprio esercizio professionale con utilizzo di beni e mezzi finanziari.

Tale motivazione non può ritenersi apparente in quanto comunque si basa su un accertamento in fatto a cui ha dato una qualificazione giuridica.

Il motivo non merita quindi accoglimento.

Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo.

La sentenza dà per scontato che esercitare l’attività professionale presso la sede di una società costituisca di per sé il presupposto della autonoma organizzazione.

Sotto tale profilo del tutto inconferente appare la motivazione laddove sostiene che l’attività delle società, ancorché società semplici o associazioni senza personalità giuridica, costituisca il presupposto dell’imposta in questione.

Tale affermazione è corretta in senso assoluto, nel senso che le società e le associazioni in questione sono esse stesse tenute al versamento dell’Irap, ma da ciò non può automaticamente dedursi che professionisti che svolgano la propria autonoma attività professionale presso la sede delle società o associazioni in questione dispongano di una loro autonoma organizzazione professionale se non si verifica in concreto le modalità con cui il singolo autonomo professionista svolge la propria attività presso la società.

Tale accertamento risulta nel caso di specie del tutto inadeguato ed in violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

Lo stesso è infatti basato sul fatto che il ricorrente svolgeva la propria attività presso lo stesso indirizzo dello “S.C.” e sulla qualifica di socio accomandatario che di per sé non sono elementi tali da poter far ritenere l’esistenza di una autonoma organizzazione.

La motivazione, inoltre, è in contrasto con i principi di diritto già affermati da questa Corte che ha già avuto occasione di affermare che, in tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione. (Cass. 15746/10; Cass. 17566/16).

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese della presente fase.