MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 22 gennaio 2020
Disciplina dei termini e delle modalità di trasmissione, in via telematica, all’agente della riscossione, dei residui di gestione dei ruoli per debiti relativi al prelievo supplementare latte, emessi da AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019
Art. 1
Ai fini del passaggio dei residui di gestione di cui all’art. 8-quinquies, comma 10-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di seguito denominato «Passaggio», AGEA provvede, sotto la sua esclusiva responsabilità:
a) all’individuazione delle partite creditorie da porre in carico all’agente della riscossione ai sensi della predetta disposizione, escludendo quelle per le quali il diritto di credito risulti non più esigibile alla data del Passaggio;
b) all’indicazione delle attività di riscossione svolte relativamente alle partite oggetto del Passaggio.
Il passaggio è effettuato mediante:
a) trasmissione telematica con firma digitale, dall’AGEA all’agente della riscossione:
1) secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1, di un elenco nel quale l’AGEA fornisce, per ciascuna partita oggetto del passaggio, le informazioni relative:
1.1) alla notifica della cartella di pagamento;
1.2) alla notifica di uno o più avvisi di intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
1.3) alla notifica di uno o più preavvisi di fermo amministrativo di cui all’art. 86 del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
1.4) all’iscrizione di uno o più fermi amministrativi di cui all’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
1.5) alla notifica delle comunicazioni preventive di cui all’art. 77, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
1.6) alle iscrizioni ipotecarie effettuate;
1.7) alle azioni esecutive mobiliari avviate anteriormente alla data del passaggio e ancora in essere alla stessa data;
1.8) alle azioni esecutive mobiliari definite con esito totalmente o parzialmente infruttuoso, anteriormente alla data del passaggio;
1.9) alle azioni esecutive immobiliari avviate anteriormente alla data del passaggio e ancora in essere alla stessa data;
1.10) alle azioni esecutive immobiliari definite con esito totalmente o parzialmente infruttuoso, anteriormente alla data del passaggio;
1.11) alle azioni esecutive presso terzi di cui all’art. 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 avviate anteriormente alla data del passaggio e al relativo stato;
1.12) alle azioni esecutive presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile avviate anteriormente alla data del passaggio e ancora in essere alla stessa data;
1.13) alle azioni esecutive presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile definite con esito totalmente o parzialmente infruttuoso, anteriormente alla data del passaggio;
1.14) alle eventuali sospensioni della riscossione, con indicazione delle relative date iniziali e, se previste, finali, nonché ogni altra informazione in possesso dell’AGEA al riguardo;
1.15) alla presentazione di istanza di fallimento non seguita da insinuazione al passivo;
1.16) alla data di prescrizione del diritto di credito, se ricadente nel periodo di tempo intercorrente tra quella del passaggio e il dodicesimo mese successivo.;
2) secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 2, di un elenco nel quale l’AGEA indica, per ciascuna partita oggetto del passaggio per la quale il debitore ha radicato un contenzioso, lo stato dello stesso contenzioso, la presenza di sospensioni giudiziali;
b) consegna, dall’AGEA all’agente della riscossione, dell’originale dei documenti probatori delle attività esecutive svolte per ciascuna delle partite di cui alla lettera a), numeri 1.7, 1.9 e 1.12, con sottoscrizione di apposito verbale, contenente una sommaria descrizione dello stato delle singole azioni esecutive in corso.
3.Le partite creditorie per le quali l’AGEA ha provveduto all’insinuazione in una procedura concorsuale sono escluse dal passaggio e la stessa AGEA continua a gestire tali procedure fino alla loro chiusura.
4.Restano ferme responsabilità e legittimazione processuale dell’AGEA con riguardo ai contenziosi relativi agli atti della riscossione dalla medesima emessi fino alla data del passaggio, nonché l’onere della stessa AGEA di continuare a gestire le controversie pendenti alla predetta data.
Art. 2
1.L’AGEA, entro cinque giorni dalla ricezione di apposita richiesta dell’agente della riscossione, o comunque, in tempo utile in relazione all’adempimento necessario, fornisce a quest’ultimo i documenti probatori dell’esperimento delle attività di riscossione delle partite oggetto del passaggio, diversi da quelli di cui all’art. 1, lettera b), per le quali si presenti, di volta in volta, l’esigenza di disporre di tali documenti e, in difetto, resta responsabile degli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla mancata tempestiva evasione della richiesta.
Art. 3
1.Nei casi di cui all’art. 8-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, l’AGEA e l’agente della riscossione provvedono allo scambio dei flussi informativi necessari al perfezionamento della compensazione ivi prevista e alle conseguenti operazioni di regolazione contabili.
2.Nei casi di cui al comma 1, gli atti di riscossione coattiva già adottati restano validi per la quota di credito residua.
Art. 4
Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Allegato 1
SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE PARTITE CREDITORIE OGGETTO DEL PASSAGGIO E DELLE RELATIVE INFORMAZIONI
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
SPECIFICHE TECNICHE PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTENZIOSI PENDENTI
(Testo dell’allegato)