CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 febbraio 2020, n. 2529
Cartelle esattoriali – Violazione del divieto di intermediazione della manodopera – Pagamento contributi, premi e sanzioni civili – Imputazione dei rapporti di lavoro
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 12.6.2014, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le opposizioni proposte da C. s.p.a. avverso le cartelle esattoriali con cui le era stato ingiunto di pagare contributi, premi e sanzioni civili in relazione ai rapporti di lavoro intrattenuti dalla cooperativa sua appaltatrice L’I. L. s.c. a r.l. e ritenuti imputabili ad essa appaltante per violazione del divieto di intermediazione della manodopera;
che avverso tale pronuncia C. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria;
che l’INPS e l’INAIL hanno resistito con distinti controricorsi;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che anche nell’ipotesi di appalto illecito (e non solo in quella di somministrazione di manodopera priva di forma scritta) si potesse imputare al committente l’impiego della forza lavoro dell’appaltatore pur in assenza di un’azione dei singoli lavoratori volta a costituire un rapporto di lavoro con il committente medesimo, invece di ritenere il committente semplicemente obbligato in via sussidiaria al pagamento dei contributi e con esclusione delle sanzioni, siccome confermato dalla modifica di cui all’art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012), da ritenersi meramente ricognitiva di un precetto già immanente al sistema;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale tenuto conto della circostanza che, avendo la prova testimoniale riguardato soltanto lo svolgimento delle attività nei reparti magazzino, laccatura e imballaggio e avendo viceversa l’appalto avuto ad oggetto anche altri reparti, l’imputazione dei rapporti di lavoro non avrebbe potuto estendersi al di là di quelli effettivamente riguardanti le attività per le quali si era raggiunta la prova;
che il primo motivo è infondato, avendo questa Corte già chiarito che la disposizione di cui all’art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012, cit., ha natura innovativa e non meramente interpretativa (così Cass. n. 18259 del 2018) e che, in ragione dell’autonomia tra rapporto di lavoro e rapporto previdenziale, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale di cui il giudice può conoscere in via incidentale, senza che sia necessaria la previa azione del prestatore di lavoro volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore (Cass. nn. 13013 e 17705 del 2019);
che il secondo motivo è invece inammissibile, atteso che – in disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione anche delle parti rilevanti delle deposizioni testimoniali di cui si lamenta l’erronea valutazione – veicola sostanzialmente una richiesta di riesame del materiale probatorio già criticamente vagliato dalla Corte territoriale, che è cosa ovviamente non possibile in questa sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.);
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 13.200,00, di cui € 13.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’uIteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.