La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 3163 depositata il 27 gennaio 2020 intervenendo in tema di reati tributari ed in particolare in ordine alla omessa dichiarazione fiscale ha statuito che “l’ammontare della imposta evasa, il quale costituisce in ipotesi un fattore determinante ai fini della rilevanza penale del fatto contestato, atteso che la disposizione che si assume essere stata violata, cioè l’art. 5, comma 1, del dlgs n. 74 dei 2000, prevede, ai fini della punibilità della condotta omissiva un’evasione di imposta per un importo non inferiore a 50.000,00 euro, risulta essere priva di una effettiva motivazione, non essendo assolutamente comprensibile quale sia la reale portata dimostrativa della espressione “controllo incrociato” utilizzata dal giudicante al fini di indicare la fonte probatoria della contestata evasione fiscale.”
La vicenda ha riguardato un imprenditore accusato, tra l’altro, del reato di omessa presentazione. L’imputato veni condannato in primo grado. La Corte di Appello,a seguito di ricorso dell’imputato, respingeva le eccezioni procedurali formulate dal ricorrente e rilevava che la imputazione di cui alla violazione dell’art. 4 del dlgs n. 74 del 2000 non aveva più rilevanza penale essendo l’ammontare della imposta evasa inferiore alla nuova soglia di punibilità, ha tuttavia, confermato quanto alla restante imputazione la penale responsabilità, infine, ridotto la pena irrogata a suo carico, portandola da anni 1 e mesi 10 di reclusione ad anni 1 e mesi 6 di reclusione.
Avverso la decisione della Corte di Appello l’imputato proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare il gravame avente ad oggetto il criterio di quantificazione della imposta evasa, atteso che questa era stata determinata sodo con il raffronto delle fatture emesse e quelle dei fornitori senza che fosse stata considerata la incidenza di operazioni passive compiute nei confronti di soggetti non definibili quali fornitori in senso stretto o comunque in legittima assenza di emissione di fattura da parte di costoro.
Gli Ermellini accolgono la doglianza del ricorrente. Precisando che in ordine ai reati tributari, ai fini della quantificazione dell’ammontare dell’imposta evasa, il superamento della soglia di punibilità non può infatti essere dimostrato solo con il sistema Clifo (elenco clienti e fornitori) in quanto è necessario considerare tutti gli elementi passivi per i quali non va emessa la fattura quali ad esempio i contributi previdenziali e gli ammortamenti.
Per cui i dati presenti in anagrafe tributaria inerente l’elenco clienti e fornitori riguardante gli acquisti e vendite dell’imprenditore non sono sufficiente per dimostrare l’evasione di imposta nel reato di omessa dichiarazione. Occorrendo prove a sostegno del superamento della soglia.
Per i giudici di legittimità “l’art. 5, comma 1, del dlgs n. 74 dei 2000, prevede, ai fini della punibilità della condotta omissiva un’evasione di imposta per un importo non inferiore a 50.000,00 euro, risulta essere priva di una effettiva motivazione, non essendo assolutamente comprensibile quale sia la reale portata dimostrativa della espressione “controllo incrociato” utilizzata dal giudicante al fini di indicare la fonte probatoria della contestata evasione fiscale.”