AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 06 febbraio 2020, n. 3
Articolo 7, comma 3, lettera u), del regolamento di esecuzione (UE) n.282/2011 – Servizi elettronici
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera u), del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, non costituisce “servizio elettronico” l’applicazione che consente di visualizzare l’offerta di ristoranti italiani affiliati ed effettuare ordini di cibo e bevande, poi consegnati direttamente al domicilio degli acquirenti (consumatori residenti in Italia).
Ne consegue che il suo utilizzo, con relativi (eventuali) costi addebitati ai consumatori, non può beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi rispettivamente previsti dall’articolo 22, comma 1, numero 6-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 ottobre 2015, ma ricade nelle regole generali, dovendo quindi essere documentato tramite fattura ex articolo 21 del decreto IVA (se richiesta dall’utente) ovvero tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Le medesime regole generali trovano applicazione in riferimento al servizio di consegna degli ordini, per il quale va escluso il carattere accessorio rispetto alla cessione dei beni se non effettuato dal cedente ovvero per suo conto e a sue spese.