CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2020, n. 2855

Verbale di accertamento INPS e certificato di variazione INAIL – Contratti di appalto – Esecuzione di servizi di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci – Somministrazione illecita di manodopera

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 4.8.2014, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di accertamento negativo proposta da S.C.L. di L.C. & C. s.n.c. nei confronti del verbale di accertamento INPS e del certificato di variazione INAIL con i quali era stato ritenuto che i due contratti di appalto da essa stipulati con il Gruppo Consortile di I. A., riguardanti l’esecuzione di servizi di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci, dovessero considerarsi alla stregua di una somministrazione illecita di manodopera;

che avverso tale pronuncia S.C.L. di L.C. & C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria; che l’INAIL ha resistito con controricorso, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

Considerato in diritto

che, con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che gravasse a suo carico l’onere della prova circa i presupposti della non ricorrenza di una somministrazione illecita, invece di onerare gli enti previdenziali di dimostrare il fatto costitutivo del loro preteso credito per contributi e premi, ossia la concreta ricorrenza di una illecita somministrazione di manodopera;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 29, d.lgs. n. 276/2003, per non avere comunque la Corte territoriale accertato in concreto i fatti rilevanti ai fini della qualificazione dell’appalto in termini di somministrazione illecita di manodopera;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 183, comma 7°, c.p.c., per avere la Corte di merito fondato la propria decisione su una prova documentale erroneamente ritenuta non contestata e comunque irrilevante ai fini della decisione;

che il primo motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale, lungi dall’addossare a parte ricorrente l’onere della prova, ha semmai valorizzato i fatti positivi emergenti dalle risultanze documentali (analiticamente indicate a pagg. 4-5 della sentenza impugnata) e dalle prove testimoniali assunte in primo grado come indizi volti a provare il fatto negativo che era certamente onere degli enti provare, vale a dire l’insussistenza di alcuna genuina organizzazione aziendale del Gruppo Consortile di Imprese Associate, evidenziando poi come nessuna prova in senso contrario fosse stata offerta dall’odierna ricorrente;

che il secondo e il terzo motivo sono invece inammissibili, dissimulando dietro censure di violazione di legge sostanziale e processuale palesi richieste di rivalutazione del materiale probatorio criticamente vagliato dai giudici di merito, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 3340 del 2019, 8758 del 2017);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente INAIL, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deliri corrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.