La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1495 depositata il 23 gennaio 2020 intervenendo in tema di accertamento fondato sugli studi di settore ha statuito che “in materia di accertamento tributario effettuato dall’Amministrazione finanziaria valendosi degli studi di settore, assume un indubbio rilievo il contraddittorio istituito con il contribuente, che già in sede precontenziosa può proporre ogni difesa. Tuttavia, “l’esito del contraddittorio … non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa“
La vicenda ha riguardato una società di persone a cui veniva notificato un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore con cui l’Agenzia delle Entrate accertava maggiori ricavi poiché risultava ampiamente difforme rispetto a quello calcolato mediante gli studi di settore. Avverso tale atto impositivo la società proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure non accoglievano le doglianze della contribuente. La decisione della CTP veniva impugnata inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello, nel respingere l’appello, precisavano che “il contribuente non ha dimostrato l’insussistenza dei maggiori ricavi presentando documentazione idonea a sostenere le ragioni dello scostamento ed in conseguenza le ragioni dell’Ufficio sono legittime”.
Avverso la sentenza della CTR la società ed i soci proponevano ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini accolgono i primi due motivi del ricorso. In particolare hanno ritenuto rilevante, ai fini dell’accertamento fondato sugli studi di settore, l’assenza dei lavoratori di una piccola società e lo stato di salute del socio per giustificare la differenza tra i ricavi dichiarati e quelli calcolati con gli studi di settore. Inoltre grava sul giudice di merito valutare le ragioni per cui le informazioni e i documenti fornite dal contribuente sia valide ai fini della giustificazione dello scostamento, pena la nullità della sentenza.
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