CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 febbraio 2020, n. 3082

Inail – Cartella esattoriale – Premi non versati – Qualificazione rapporti di lavoro – Subordinazione – Attività di telemarketing e attività amministrativa – Regime di prescrizione

Considerato in fatto

1. Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente l’opposizione proposta dalla soc. B. S. srl avverso la cartella esattoriale con la quale era ingiunto il pagamento di Euro 2370,91 a favore dell’Inail per premi non versati in relazione alla posizione di lavoratori che svolgevano le mansioni di operatore telefonico per attività di telemarketing o per attività di tipo amministrativo o operative quali autisti e magazzinieri . Secondo il Tribunale era corretta la qualificazione dei rapporti dedotti in causa in termini di subordinazione ad eccezione dei lavoratori A.S. e F.O., che avevano svolto la loro attività in maniera prevalentemente autonoma.

Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Milano ha affermato la sussistenza della subordinazione con riferimento a tutti i lavoratori, sia per quelli che avevano svolto attività di telemarketing, sia per quelli che avevano svolto attività amministrativa. Con riferimento ai lavoratori A. e F., qualificati anch’essi quali lavoratori subordinati, ha ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione perché sollevata solo in appello.

2. Avverso la sentenza ricorre la B.S.. Resiste l’Inail. Con ordinanza la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla sezione ordinaria.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.

Ritenuto in diritto

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile per tardività l’eccezione di prescrizione. Rileva che in materia previdenziale il regime di prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio e dunque proponibile come eccezione in ogni stato e grado . Secondo la ricorrente i contributi erano prescritti in quanto il rapporto dell’A. era cessato nel gennaio 2002 e del F. nel dicembre 2001 ed il verbale ispettivo del 31/1/2007 era pervenuto alla B. S. nel febbraio 2007

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 cc, degli artt. 115, 116 e 345 cpc avendo la Corte , in relazione al lavoratore C. , ritenuto provata la natura subordinata solo sulla scorta delle dichiarazioni rese dal lavoratore agli ispettori -peraltro prodotte tardivamente solo in appello- e sulla deposizione testimoniale dell’ispettore che aveva redatto la predetta dichiarazione.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2094 cc con riguardo all’art. 1678 cc per aver ritenuto subordinato il rapporto di lavoro del F. e dell’A. senza considerare la disciplina del contratto di trasporto.

Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2094 c.c., 61 dlgs n 276/2003 difettando l’impugnata sentenza ” di valida e tantomeno convincente motivazione ” laddove aveva ritenuto dimostrata la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la soc. ricorrente e gli operatori telefonici per attività di telemarketing e gli addetti ad attività di tipo amministrativo ignorando elementi di prova decisivi al fine di escludere la subordinazione

4. Va accolto il primo motivo e rigettati gli altri.

5. Con riferimento al primo motivo questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. 15 ottobre 2014, n. 21830, n . 9600/2018, n 9865/2019, n. 5757/2019) ha affermato che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995 – anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della stessa legge (art. 3, comma 10, legge n.335 cit.) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi – opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio. Ne consegue che nessuna preclusione per la rilevabilità della prescrizione nel corso del giudizio poteva ritenersi intervenuta per il fatto che l’eccezione fosse stata sollevata solo in appello.

5 . Per quanto riguarda gli altri motivi va rilevato che il ricorso , pur attraverso la formale denuncia della violazione di diverse disposizioni codicistiche, risulta sostanzialmente inteso a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito.

Va, osservato, altresì, che un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 2697 c.c. può porsi soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti ( cfr Cass. n. 15107/2013, n 13395/2018 ) come nella specie laddove parte ricorrente critica l’apprezzamento operato concordemente dai giudici di merito circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità.

I motivi si incentrano, infatti, essenzialmente sulla prova che la ricorrente, contrariamente a quanto riferito dalla Corte d’appello sulla base delle deposizioni testimoniali e delle dichiarazioni rese agli ispettori , ritiene non raggiunta della natura subordinata dell’attività svolta dai lavoratori individuati dagli ispettori.

6. Per le considerazioni che precedono in accoglimento del primo motivo la sentenza deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Milano2 in diversa composizione anche per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.