L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 con cui ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo obbligo di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997, introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 129 del 2019, relativo alle ritenute negli appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.

Nella circolare in commento l’Agenzia delle Entrate hanno illustrato l’ambito oggettivo e soggettivo di tale nuovo adempimento. Inoltre fornisce anche importanti chiarimenti inerente il profilo sanzionatorio.

Il comma 4 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/97 statuisce che:

  • il committente ha l’obbligo di richiedere, all’appaltatore e subappaltatore, copia dei modelli F24 di versamento delle ritenute. Qualora l’appaltatore e/o subappaltatore  non adempie alla richiesta o non abbia proceduto agli obblighi di cui all’art. 17-bis o di errati versamenti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati ed effettuare la comunicazione all’Agenzia,
  • in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente e’ obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Va rimarcato che la sanzione dovrebbe essere applicata solo qualora l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non abbia correttamente determinato, eseguito e versato le ritenute in caso contrario, nessuna sanzione potrà essere irrogata al committente se i suddetti adempimenti sono stati correttamente posti in esserepur non essendoci stato alcuno scambio di documentazione tra le parti.

Inoltre l’Agenzia nella circolare 1/E/2020 ha precisato che “la sanzione prevista dal comma 4 dell’articolo 17-bis rientra tra quelle amministrative non tributarie, in quanto non strettamente correlata alla violazione di norme disciplinanti il rapporto fiscale, con conseguente applicazione delle disposizioni generali della legge 24 novembre 1981, n. 689. Alla stessa, pertanto, non possono essere applicati i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 472 del 1997.”

La sanzione posta a carico del committente rientra tra quelle amministrative non tributarie, poiché non correlata alla violazione di norme fiscali. Pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 472/1997, con conseguente esclusione, per il committente, della possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso.

La predetta “somma non è dovuta quando – nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 – l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo.”

L’Agenzia chiarisce, infine, nella circolare 1/E/2020 che nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1. della circolalre in commento), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione indicata al paragrafo 4.2 della circolare 1/E/2020.