La circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha trattato, anche se in modo non approfondito, anche il requisito inerente all’utilizzo di beni strumentali del committente.

Il nuovo obbligo posto in capo all’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidatarie consiste nel trasmettere al committente le quietanze dei modelli F24 inerenti ai versamenti delle ritenute e delle altre informazioni relative ai dipendenti. Mentre pone l’obbligo di controllo in capo al committente.

Si rammenta che il comma 5 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/97 (introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 124 del 2019) prevede che i nuovi adempimenti in ordine alle ritenute fiscali trovano applicazione solo se sussistono i seguenti presupposti e condizioni:

  1. che l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
  2. che l’affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  3. che i contratti di cui al punto sub b) devono essere caratterizzati da:
  • prevalente utilizzo di manodopera;
  • la prestazione deve essere svolta presso le sedi di attività del committente;
  • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

In ordine alla verifica del requisito relativo all’utilizzo di beni strumentali del committente la norma in commento non pone riferimenti quantitativi. Nella circolare in commento l’Agenzia delle Entrate che ha chiarito che il requisito in esame non sussiste con l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio.

L’Amministrazione finanziaria afferma che il “prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire «con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma».

In particolare viene chiarito che i beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali.

Inoltre la riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico:

  • proprietà,
  • possesso,
  • detenzione.

È in ogni caso, come affermato dall’Agenzia al fine dell’applicazione dell’obbligo, necessario che i beni strumentali non siano viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati.