CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2057
Tributi – IRES – Rinuncia a interessi su finanziamenti a società partecipata – Imponibilità in capo al socio – Legittimità
Ragioni della decisione
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;
La CTR della Lombardia – con sentenza n. 354/14/2018 depositata il 29.1.2018 – accoglieva l’appello di Fondazione Fase – Fondo Spedizioneri e Corrieri su controversia avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Ires versata per l’anno fiscale 2009.
Alla base della controversia c’era la rinuncia, avvenuta nel corso del 2009, agli interessi maturati sui finanziamenti che la fondazione aveva erogato nei confronti di una società partecipata. L’ammontare era stato ritenuto imponibile in capo al socio, pur non avendo lo stesso materialmente incassato la somma, che era stata, invece, dedotta dalla società. In seguito, nel 2012, la fondazione aveva presentato istanza di rimborso e aveva poi impugnato il silenzio-rifiuto dell’Ammimstrazione.
La CTR ha ritenuto che la rinuncia del credito sugli interessi maturati sui finanziamenti erogati nei confronti della società partecipata non fosse imponibile con riguardo al socio in quanto non comportava alcuna monetizzazione del credito e nessun arricchimento, anche solo differito, al realizzo della partecipazione, in quanto meramente ipotetico.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.
Parte intimata si è costituita con controricorso.
1. Con il motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 45 e 88 del DPR n. 917/86 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere ritenuto la CTR che presupposto per l’imposizione è l’incasso “reale” e non invece I’ “incasso giuridico”.
2. La censura è fondata.
Questa Corte, pronunciandosi su controversie analoghe, ha affermato (Cass. n. 26842/2014) con riferimento alla rinuncia ai compensi per royalties da parte del socio di maggioranza, che la stessa “ne presuppone logcamente il conseguimento con ineludibile soggezione al proprio regime fiscale”. Ciò in quanto tale rinuncia costituisce “una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali”. Ne deriva che “la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato”. Pertanto “ne consegue la tassabilità in capo al socio rinunciatario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito ed utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest’ultima di operare la ritenuta ex art. 25 d.p.r. n. 600/73” (Cass. n. 26842/2014).
Nello stesso senso, con riferimento alle rinunce effettuate da due soci-amministratori al trattamento di fine mandato, la Corte ha riconosciuto la valenza della teoria dell’incasso giuridico sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, richiamando la sentenza appena citata ed affermando che “in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 55 (oggi art. 88), quarto comma, del TUIR che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, dovendo essere letto in correlazione con i successivi artt. 61, quinto comma (oggi 94, sesto comma) e 66, quinto comma (oggi 101, settimo comma), non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta” (Cass. n. 1335/2016: Cass. 7636/2017).
La Corte ha precisato che, sebbene il D.L. n. 557 vigente ratione temporis del 1993 abbia previsto che a partire dall’esercizio 1993 la rinuncia da parte dei soci a crediti, quale che sia la natura (commerciale o finanziaria) dei crediti medesimi e la fonte che li ha generati, non costituendo sopravvenienza attiva e perciò non integrando materia imponibile, non comporta tassazione a carico della Società, detta norma agevolativa non vale ad alterare il regime fiscale – in capo ai soci – di ciò che costituisce oggetto di rinuncia. La rinuncia al credito da parte del socio costituisce, quindi, una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali.
3. In tale contesto appare corretto ritenere che la rinuncia del credito per interessi oggetto di causa da parte dei soci sia espressione della volontà di patrimonializzare la società e che, pertanto, non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. In altri termini, la rinuncia presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque “utilizzato”, sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia. Altrimenti operando, si permetterebbe alla società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, nonostante producano l’effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e perciò di generare reddito.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la controversia può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Spese del giudizio di merito compensate.
Condanna Fondazione F.F.S.C. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €7.800,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 16595 depositata il 12 giugno 2023 - In tema di imposte sui redditi di capitale la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 ottobre 2021, n. 28795 - La presunzione (salva la prova del contrario) di distribuzione ai soci dei maggiori utili occulti accertati in capo alla società partecipata può ovviamente essere vinta dal socio dando la…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37611 depositata il 22 dicembre 2022 - In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21601 depositata il 7 luglio 2022 - In base ai principi contabili sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori , la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39285 - In tema di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è…
- Corte di Cassazione sentenza n. 2 depositata il 4 gennaio 2022 - L'accertamento nei confronti del socio è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non condizione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…