MINISTERO AMBIENTE – Circolare 13 febbraio 2020, n. 2
Attività di spazzamento meccanizzato di aree private e successivo trasporto del rifiuto derivante da tale attività
Alcune Sezioni regionali e imprese hanno richiesto al Comitato nazionale di chiarire:
a) se sussiste l’obbligo d’iscrizione all’Albo per l’attività di spazzamento meccanizzato di aree private;
b) la categoria di iscrizione all’Albo per il successivo trasporto del rifiuto effettuato dallo stesso soggetto che ha eseguito l’attività di cui alla lettera a) e il codice dell’elenco europeo dei rifiuti da utilizzare.
Relativamente al primo quesito il Comitato nazionale ha chiarito che non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo per la specifica attività di spezzamento meccanizzato di aree private.
Riguardo al successivo trasporto dei rifiuti derivanti dall’attività in esame si specifica che, qualora l’impresa che ha effettuato lo spezzamento si configuri come “produttore iniziale” del rifiuto e intenda trasportare il rifiuto stesso, dovrà iscriversi all’Albo nella categoria 2-bis.
Per identificare il rifiuto in questione potrà essere utilizzato il codice 20 03 03.