La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 18834 del 19 aprile 2017 intervenendo in tema di reati tributari ha statuito che è penalmente responsabile, per il mancato versamento dell’IVA, il soggetto che ricopre la carica sociale di legale rappresentante al momento del termine ultimo per il versamento dell’imposta, ossia il termine ultimo per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. Il reato di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 grava su chi ha la rappresentanza legale l’obbligazione tributaria in presenza di debito ben esposto nella relativa dichiarazione, anche se abbia assunto la carica dopo la sottoscrizione della dichiarazione, redatta da altro soggetto.
La vicenda ha riguardato un amministratore di una società che era stato nominato in un momento successivo alla sottoscrizione della dichiarazione Iva, redatta da altro soggetto. Non avendo la società provveduto al versamento dell’IVA (ammontare superiore al limite previsto per evitare il reato) entro il temine del 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta. L’amministratore veniva condannato dal Tribunale. Avverso la decisione del giudice di prime cure veniva proposto ricorso alla Corte di Appello che confermava la sentenza impugnata.

Il soggetto condannato proponeva ricorso in Cassazione  fondato su quattro motivi.  Per il ricorrente, in particolare, i giudici distrettuali  avrebbero erroneamente ritenuto sussistente la violazione contestata, non considerando che lo stesso aveva assunto la carica sociale solo in un momento successivo alla sottoscrizione della dichiarazione, redatta da un altro soggetto, la quale non evidenziava il debito Iva.

Gli Ermellini hanno ritenuto infondate le motivazioni del ricorrente. I giudici di legittimità, confermando il proprio orientamento, evidenziano che la responsabilità per i reati previsti dal Dlgs 74/2000 “è attribuita all’amministratore, individuato secondo le norme civilistiche di cui agli artt. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c. cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l’ente. Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l’ordinamento tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze”.

Inoltre i giudici del palazzaccio hanno puntualizzato che il momento in cui si consuma il reato in commento viene determinato alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. Per cui il soggetto penalmente responsabile è il legale rappresentante a tale data, in quanto è su di lui che grava l’obbligazione tributaria e si integra la condotta omissiva, a nulla rilevando che il soggetto che ha materialmente redatto la dichiarazione annuale Iva sia diverso.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, non è ammissibile una responsabilità in capo all’originario legale rappresentante che abbia solo sottoscritto la dichiarazione nel caso in cui il nuovo legale rappresentante, subentrato al precedente, ometta di versare l’Iva.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo in quanto è stato “consapevolmente omesso il versamento dell’Iva, dovuta sulla base della dichiarazione che la esponeva”;

Pertanto la Cassazione conferma la condanna a carico del ricorrente poiché “ben poteva avere contezza, dalla semplice lettura della dichiarazione annuale Iva del 30 settembre 2009, del debito tributario della società, debito tributario che imponeva, come termine ultimo, il versamento della relativa somma al 27 dicembre 2009, data nella quale egli era il soggetto tenuto, in ragione della carica ricoperta, al versamento”.