La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 6509 depositata il 19 febbraio 2020 intervenendo in tema di reato di cui all’articolo 8 del D. lgs. n. 74 del 2000 ha riaffermato che “si ha incertezza sul fatto che determina l’imputazione solo quando l’imputato non sia stato posto in grado di conoscere l’oggetto dell’addebito e l’attività materiale (nei suoi profili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere, risultando in tal modo preclusa o resa difficoltosa la possibilità di difesa”
La vicenda ha visto protagonista il presidente di una polisportiva, associazione riconosciuta, accusato di aver emesso fatture per operazioni inesistenti a favore di diverse società al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. L’imputato veniva condannato dal Tribunale. Avverso la decisione di primo grado l’imputato proponeva ricorso alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado confermavano la sentenza impugnata, dichiarando estinto il reato per il solo anno 2011. L’imputato proponeva ricorso, avverso la sentenza di appello, in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso. Per i giudici di legittimità “l’avvenuta indicazione di un importo corrispondente a quello complessivo relativo all’anno 2011 a chiarire, senza margini di equivocità, che le fatture considerate erano appunto quelle pertinenti l’intero anno considerato senza che, quindi, la mancata indicazione dei destinatari delle stesse, possa avere comportato elementi di incertezza.”
Inoltre, i giudici del palazzaccio, hanno ritenuto corretto l’iter logico-deduttivo dei giudici di merito ritenendo che la polisportiva “non era in grado di assicurare alcuna delle operazioni fatturate, non avendo esibito alcun documento di spesa né fatture passive, bilanci e registri, così emergendo come società “cartiera”, e, dal’altto, sul fatto che, a seguito dell’accredito dell’assegno o del bonifico a favore della emittente, questa provvedeva immediatamente a prelevare in contanti o con assegni somme non giustificate da alcun documento di spesa.”