CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3979
Tributi – Accertamento con adesione – Versamento prima rata – Omessa prestazione di idonea garanzia fideiussoria – Decadenza
Rilevato
che la contribuente ditta P.N. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, di rigetto del suo appello avverso una decisione della CTP di Caltanissetta, che aveva rigettato il suo ricorso avverso una cartella di pagamento, con la quale le era stato chiesto di pagare quanto dovuto per IVA ed imposte dirette 2005, per le quali aveva concordato un accertamento con adesione ed aveva versato la prima rata, omettendo tuttavia di prestare idonea garanzia fideiussoria, per essere la società garante in stato di fallimento;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ditta contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 23 comma 20 del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni con la legge n. 111 del 2011, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR disconosciuto l’applicabilità della disposizione transitoria contenuta nell’art. 23 comma 20 del d.l. citato, alla stregua della quale, nella disciplina dell’accertamento con adesione, l’eliminazione dell’obbligo di presentazione della garanzia sugli importi rateali successivi al primo era stata disposta, oltre che per gli accertamenti con adesione successivi all’entrata in vigore della legge (6 luglio 2011), anche per quelli pendenti e, segnatamente, per gli accertamenti con adesione conclusisi, ma per i quali il contribuente non aveva ancora provveduto a presentare la fideiussione alla data di entrata in vigore della disposizione, purché avesse versato la prima rata e l’amministrazione avesse già emesso ruolo;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che l’unico motivo di ricorso proposto dalla ditta contribuente è palesemente infondato;
che, invero, non è contestato fra le parti che il procedimento con adesione si era concluso in epoca anteriore al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore dell’art. 23 comma 17 del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, che aveva abrogato l’obbligo di prestare idonea garanzia fideiussoria; in particolare l’atto di adesione fra l’amministrazione e la ditta ricorrente era stato sottoscritto rii novembre 2010; la prima rata era stata versata l’il gennaio 2011, mentre il deposito della polizza fideiussoria rilasciata dalla “Finambrosiana” e rivelatasi non valida, per lo stato di fallimento in cui la medesima versava, era avvenuta l’8 febbraio 2011, si che, alla data del 6 luglio 2011, l’atto di adesione non era perfezionato, né era più perfezionabile, con conseguente inapplicabilità dell’art. 23 comma 20 del testo di legge anzidetto; che, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in vigenza dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 218 del 1997, poi modificato con l’art. 23 comma 17 del citato d.l. n. 98 del 2011, nella procedura di accertamento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto imprescindibile di efficacia della stessa, si che, in loro difetto, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità (cfr. Cass. n. 14299 del 2012);
che, pertanto, il ricorso della ditta contribuente va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ditta ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ditta contribuente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di € 7.500,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ditta ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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