CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5111
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Variazione del domicilio eletto tramite memoria depositata nel giudizio di primo grado – Procedura irrituale – Effetti – Notifica presso originario difensore – Nullità – Rinnovabile
Rilevato che
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso per la rideterminazione della rendita catastale di una unità immobiliare di proprietà della contribuente, con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado perché notificato al domicilio eletto presso il precedente difensore revocato;
avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata ;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Considerato che
– con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992; sostiene la ricorrente che la variazione del domicilio eletto era stata effettuata dalla ricorrente in una memoria depositata nel giudizio di primo grado e, quindi, irritualmente, in violazione della disposizione di cui al citato art. 17;
– il motivo è fondato e va accolto;
– invero, prescindendo dalla valutazione di correttezza della modalità con cui la contribuente aveva effettuato la modifica del domicilio eletto (dapprima presso lo studio del dott. I.B. e, quindi, presso quello del dott. F.M.), la CTR non si è attenuta al principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c.» (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1798 del 24/01/2018, Rv. 647104 – 01; v. anche Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26615 del 09/11/2017). Trattasi di orientamento giurisprudenziale conforme alla pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 14916 del 2016, che ha affermato i seguenti principi di diritto: «L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»; «Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione [ma è lo stesso a dirsi per la notificazione dell’appello] viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.»;
– pertanto, nel caso di specie vi sono gli elementi sostanziali minimi per ritenere l’atto notificatorio de quo “giuridicamente esistente”, secondo le indicazioni di cui al primo principio di diritto di cui al sopra citato arresto giurisprudenziale, così come un almeno “minimo” riferimento al destinatario deve ravvisarsi nel domicilio del suo primo difensore, secondo quanto affermato nel secondo principio di diritto (così, in Cass. n. 1798 del 2018);
– la notifica de qua deve, pertanto, ritenersi non “inesistente”, bensì “nulla” ed in quanto tale rinnovabile;
– ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.