MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 08 agosto 2019

Assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l’anno accademico 2018-2019

Art. 1

  1. Ai sensi dell’art. 1 del decreto 9 agosto 2018, per l’anno accademico 2018-2019 il fabbisogno dei medici specialisti da formare è pari a 8.523 unità, secondo la ripartizione di cui alla Tabella 2, parte integrante del decreto medesimo, e riportata nell’Allegato A parte integrante del presente decreto.

Art. 2

  1. Per l’anno accademico 2018-2019, il numero dei contratti di formazione medica specialistica a carico dello Stato è fissato in 8.000 unità per il primo anno di corso, ed è determinato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella tabella di cui all’Allegato B parte integrante del presente decreto.
  2. Nel riparto dei contratti di formazione medica specialistica di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili, al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dalle regioni con particolare riguardo alle specialità per le quali si riscontra una maggiore carenza di specialisti, sono stati presi in considerazione, quali indicatori, il fabbisogno regionale, espresso sia in termini di valore assoluto sia in termini di peso percentuale di ogni tipologia di scuola di specializzazione rispetto al fabbisogno complessivamente espresso; il numero dei contratti statali assegnati per singola specializzazione nell’anno accademico 2017-2018; la copertura percentuale del fabbisogno intesa come rapporto tra il numero di contratti attribuiti per l’anno accademico 2018-2019 ed il fabbisogno medesimo.
  3. Alla distribuzione dei contratti di formazione medica specialistica alle scuole di specializzazione degli Atenei, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, si provvede, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.

Art. 3

  1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle università e nel limite dei posti programmati di cui all’art. 1, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.
  2. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

Art. 4

  1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell’art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
  2. Per l’ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente.

Art. 5

  1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell’art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all’estero, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra università italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.

Allegato

(Testo dell’allegato)